Articolo pubblicato in Bugnion News n.19 (Dicembre 2016)

Le parti in causa non sono questa volta due ex coniugi come nel famoso film degli anni 80 che vedeva Dustin Hoffman e Maryl Streep protagonisti in Kramer contro Kramer. Si tratta invece della nota azienda PIAGGIO & C S.p.a che ha promosso opposizione contro la registrazione dell’Unione Europea del marchio V VESPA VIGNAIOLI PER PASSIONE depositato a nome della società FUTURA 14 S.r.l.

Fin qui niente di strano, tutti conosciamo il noto veicolo a due ruote marchiato VESPA; peccato che la domanda di registrazione del marchio V VESPA da parte di FUTURA 14 S.r.l. riguarda un settore completamente differente da quello per il quale il marchio VESPA di Piaggio è noto, ovvero quello vinicolo, e la società Richiedente è collegata al popolare giornalista e conduttore televisivo Bruno Vespa che risulta esserne l’Amministratore Unico.

Trattandosi quindi di un patronimico, non è forse diritto del signor Bruno Vespa utilizzare il proprio nome in qualsivoglia attività commerciale?

Lo stesso giornalista ha rilasciato recentemente una intervista al Corriere Fiorentino nella quale afferma: «Riteniamo di avere il diritto di chiamarci come ci chiamiamo anche perché loro non producono vino e noi non produciamo scooter quindi è difficile che si possano confondere, che uno entri per comprarsi una bottiglia ed esca con un motorino».

Come è noto, il titolare di un marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo del proprio segno e di vietare a terzi di utilizzare in commercio, salvo proprio consenso, un segno identico o simile depositato per prodotti o servizi identici o affini se, a causa dell’identita’ o somiglianza dei segni, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due marchi.

Giurisprudenza consolidata conferma che tale diritto può essere esercitato anche nei confronti di un patronimico se il termine utilizzato costituisce il cuore del segno. Peraltro, sebbene il termine VESPA corrisponda al cognome del giornalista, è indubbio che sia anche un termine con un significato concettuale nella lingua italiana e non immediatamente riconducibile, avulso dal nome Bruno, al noto giornalista.
L’aggiunta di elementi figurativi ovvero di ulteriori diciture, secondarie per dimensioni e distintività, non parrebbe essere sufficiente a conferire al marchio successivo il requisito di novità previsto dal nostro ordinamento.

Ciò posto, rimane tuttavia il presupposto del rischio di confusione che non dovrebbe evidentemente determinarsi in questo caso stante l’abisso che si ravvisa tra le attività delle aziende coinvolte.

E’ sicuramente per questo motivo che Piaggio & C S.p.a., ha deciso di invocare nel procedimento di opposizione, la notorietà del proprio marchio ai sensi dell’art. 8 (5) RMUE, presentando copiosa documentazione comprovante la riconoscibilità del proprio prodotto connesso al brand VESPA.

Il Regolamento sul marchio dell’Unione Europea, così come la normativa nazionale, riconosce infatti a taluni marchi (c.d. marchi notori), una tutela allargata o ultra-merceologica. Si tratta di marchi che hanno acquisito con il tempo grande stima e riconoscimento da parte del pubblico e la protezione offerta agli stessi prescinde dal fatto che i prodotti o servizi per i quali il marchio successivo viene richiesto, siano identici o simili a quelli per i quali è registrato il marchio notorio.

Che il marchio VESPA di Piaggio sia noto è indubbio tuttavia non è sufficiente dimostrare che un marchio sia largamente conosciuto perché tale norma possa trovare applicazione, è infatti necessario che si verifichino altre fondamentali condizioni:
–        L’uso del segno richiesto successivamente deve essere suscettibile di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi
e
–        l’uso del segno successivo deve essere senza giusto motivo.

Non spetta certo a noi, in questa sede, determinare da che parte stia la ragione, ci preme tuttavia fare una riflessione.

L’indebito vantaggio è strettamente connesso allo sfruttamento economico del marchio anteriore legato al potere attrattivo dello stesso.
A tale proposito, è pur vero che Bruno Vespa non manca di ricondurre, sia nel proprio sito web www.vespavignaioli.it, sia attraverso i numerosi articoli presenti in rete, il marchio V VESPA al nome di famiglia ed alle proprie origini.

D’altra parte, sul pregiudizio al marchio notorio, la società di Pontedera potrebbe sicuramente affermare che l’associazione del proprio marchio a bevande alcooliche possa essere tale da svilire e snaturare l’immagine del marchio VESPA, in quanto in contrasto con la comunicazione che da sempre Piaggio ha dedicato alla guida sicura.

Infine per quanto concerne l’uso senza giusto motivo, il marchio V VESPA corrisponde ad un cognome, peraltro di un personaggio pubblico che associa costantemente la propria immagine al prodotto, definendosi insieme alla propria famiglia: “VIGNAIOLI PER PASSIONE”.
Sarà ritenuto questo un giustificato motivo per l’uso del segno?

La controversia è appena iniziata e sarà certamente interessante seguirne gli sviluppi.

Una cosa è comunque certa, il nuovo marchio di Futura 14 S.r.l. è destinato a non avere vita facile dal momento che un’altra contestazione è pervenuta da parte della nota catena discount LIDL Stiftung & Co., titolare del marchio VESPRAL, questa volta per vini.

© BUGNION S.p.A. – Dicembre 2016