Introduzione
Il tema della libera utilizzabilità delle immagini reperite sul web è al centro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale. In particolare, la questione dell’applicabilità della disciplina del diritto d’autore alle fotografie pubblicate online è sempre più rilevante.
Di peculiare interesse è la recente Sentenza n. 5365/2024 del Tribunale di Milano, secondo cui le fotografie “semplici” (vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, sfornite del carattere creativo) reperite su internet, prive di watermark, ovvero della “marchiatura digitale”, possono essere utilizzate senza autorizzazione, salvo prova di mala fede.
Questa interpretazione impone all’autore delle foto l’onere di dimostrare non solo di essere il legittimo proprietario delle immagini, ma anche di averle rese disponibili al pubblico corredate di tutte le informazioni prescritte dall’articolo 90 della Legge sul Diritto d’autore: nome dell’autore, data dello scatto, utilizzando strumenti che rendano tali informazioni indelebili.
Il Caso del Tribunale di Milano
La decisione del Tribunale di Milano oggetto di commento è stata presa in seguito a un procedimento promosso da una società proprietaria di un database fotografico con accesso riservato, contenente tutte le informazioni prescritte dalla legge sul diritto d’autore sopramenzionate.
Tuttavia, tali informazioni erano presenti solo nell’area privata del database e non sull’esemplare della foto. Alcune di queste foto, infatti, erano state utilizzate senza autorizzazione da un’altra società, che le aveva reperite sui principali motori di ricerca prive di informazioni identificative, poiché le testate giornalistiche che le avevano in licenza le avevano pubblicate online senza watermark.
Il Tribunale ha ribadito che l’autore di una fotografia semplice deve rispettare i requisiti stabiliti dall’articolo 90, rendendo noti a chi intende riprodurre la fotografia il nome del soggetto a cui deve essere richiesto il consenso e la durata dei diritti di esclusiva (vent’anni dalla data dello scatto per le fotografie semplici). In assenza di tali indicazioni, i diritti esclusivi dell’autore non possono essere opposti a terzi, salvo che si provi la mala fede di chi ha utilizzato o riprodotto le fotografie.
Secondo il Tribunale di Milano, è responsabilità del titolare dei diritti sulle fotografie adottare tutte le misure tecnologiche necessarie affinché le informazioni fornite al momento del primo accesso agli scatti non possano essere rimosse successivamente e rimangano sempre associate alle fotografie o al file che le contiene. Questo può essere realizzato, ad esempio, mediante l’uso del già citato digital watermark, un sistema di marcatura che consente di inserire all’interno dei file multimediali le informazioni relative all’origine e alla provenienza.
Il Giudice di prime cure ha inoltre stabilito che la visualizzazione delle informazioni previste dall’articolo 90 solo al momento dell’accesso al database fotografico e la fornitura separata di tali informazioni rispetto alle fotografie e al file digitale non sono sufficienti a soddisfare i requisiti imposti dalla richiamata normativa.
Pertanto, la condotta della società che aveva raccolto le fotografie attraverso i principali motori di ricerca è stata ritenuta conforme alle normative e non censurabile.
Considerazioni Finali: Il Declino dei “Copyright Troll“?
Ci si deve necessariamente interrogare se l’introduzione di un principio di diritto, per certi versi, connotato da profili di estrema “oggettività” (come la presenza o meno del watermark sulle foto), possa finalmente rappresentare l’occasione giusta per mettere la parola fine al proliferare di alcune condotte fastidiose che alimentano il “far west” di cui spesso è caratterizzata la rete.
Stiamo parlando del fenomeno del “Copyright Troll“, caratterizzato dalla ricerca aggressiva di violazioni del diritto d’autore per scopi puramente economici, che potrebbe infatti vedere la sua fine con l’affinamento delle tecnologie di protezione delle opere. La crescente consapevolezza dei diritti digitali e l’adozione di strumenti come i watermark digitali potrebbero ridurre drasticamente le opportunità di abuso.
Uno scenario possibile è che le piattaforme online e i titolari dei diritti diventino più proattivi nella protezione delle loro opere, implementando sistemi avanzati di monitoraggio e identificazione delle immagini. Inoltre, una maggiore chiarezza legislativa e giurisprudenziale potrebbe disincentivare le pratiche abusive, garantendo un equilibrio più giusto tra tutela dei diritti d’autore e libera utilizzabilità delle immagini.
In conclusione, la fine del fenomeno del “copyright troll” potrebbe favorire un ambiente digitale più trasparente ed equo, dove i diritti degli autori sono rispettati senza ostacolare la creatività e la condivisione di contenuti.