… da Esopo alla Gedy SpA, una bella favola italiana
La nostra Cliente Gedy SpA, Società leader nel settore dell’arredo bagno ed anche per questo sempre attenta alla tutela del design dei propri prodotti, ci offre una splendida opportunità di approfondire uno degli aspetti su cui spesso si formano luoghi comuni che non giovano alla valorizzazione dell’Intellectual Property. Intendiamo infatti parlare del risarcimento dei danni derivanti dalla contraffazione del design, e dei criteri per la quantificazione di tali danni applicati recentissimamente in relazione alla sentenza No. 247/2016 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Bologna, in data 2 Febbraio 2016.
Il Giudice della Sezione specializzata infatti, accertata e decretata la contraffazione del design registrato a livello Europeo dalla Gedy SpA, ha approfondito – anche in seguito a Consulenza Tecnica Contabile – l’aspetto relativo alle giustificate pretese risarcitorie avanzate dalla attrice.
Nonostante il fatturato esiguo conseguito dalla contraffattrice attraverso la commercializzazione del prodotto ritenuto contraffattivo (si parla di 8.370,68 Euro), e pur non considerando quantificabile – nel presente caso, in mancanza di prove in tal senso – il danno di immagine ed in particolare il danno alla reputazione commerciale, il Giudice ha disposto in favore di Gedy la liquidazione della somma di 10,000 Euro, oltre alla spese di lite ed alle eventuali penali derivanti da ritardi nell’osservanza di quanto disposto.
Colpisce, e molto favorevolmente, l’entità della liquidazione del danno, fissata in misura addirittura maggiore rispetto non tanto agli utili conseguiti dal contraffattore, ma al fatturato derivante dalle vendite del prodotto in contraffazione.
Infatti, molto correttamente, il Giudice ha determinato che il danno subito da Gedy deve essere commisurato alle mancate vendite di Gedy, e quindi alla “sottrazione di Clientela” in ragione della contraffazione del design e di un prezzo applicato al prodotto molto inferiore rispetto al prezzo applicato dall’attore.
L’utile medio da prendere in considerazione è quindi l’utile medio che avrebbe conseguito Gedy ove il prodotto contraffattivo non fosse stato presente sul mercato.
La difesa non poteva esimersi dal contestare la validità del design di Gedy, ma con enorme soddisfazione siamo riusciti ad ottenere – sia il primo grado che di fronte al Board of Appeal dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno – che venisse pienamente confermata la validità del design.
La favola insegna che…registrare e tutelare il Design si può e si deve; garantisce successi commerciali, soddisfazioni professionali, risarcimenti rilevanti.
© BUGNION S.p.A. – Marzo 2016