Articolo pubblicato in Bugnion News n.22 (Giugno 2017) 

La Vespa è un’intramontabile icona dell’industria italiana e come tale deve essere difesa contro gli episodi di contraffazione. 
In virtù di una recente pronuncia del Tribunale di Torino, la proteggibilità delle linee del celebre scooter come marchio di forma è stata integrata con la tutela prevista dalla Legge sul Diritto d’Autore per le opere d’ingegno dotate di carattere creativo e valore artistico.

Di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad una importante vertenza che ha coinvolto la nota casa di motori a due ruote Piaggio e la sua intramontabile Vespa, alla quale è stata riconosciuta la tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (L.d.A.).
Questa è l’occasione giusta per esaminare quando l’industrial design possa accedere a detta protezione che, lo ricordiamo, ha la durata considerevole di 70 anni successivi alla morte dell’autore.
Come abbiamo già avuto modo di esaminare (v. “La forma sotto tutela” di Stefano Gotra – articolo di maggio 2016, http://www.bugnion.it/brevetti_det.php?id=522;  “La tutela ‘atipica’ del design, ossia la tutela ultramerceologica del marchio attraverso il modello” di Claudio Balboni, Pubblicato sul Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale nel 2008 , http://www.bugnion.it/marchi_det.php?id=218 ), la forma è suscettibile di varie tipologie di tutela: marchio, disegno e modello, modello d’utilità e, appunto, diritto d’autore.
In base all’articolo 2 n. 10 L.d.A., tutte le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico sono soggette a copyright.
Se, da una parte, il carattere creativo viene individuato senza difficoltà nella personale ed individuale espressione di un’idea che si manifesti e sia percepita nel mondo esteriore (Cass. Civ. Sez. I, 13 novembre 2015, n. 23292 e Cass. Civ. 5089/2004 in essa richiamata), dall’altra, risulta più complicato definire in modo chiaro il concetto di valore artistico, il quale è stato letteralmente sviscerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza recenti.
Tale difficoltà di definizione deriva essenzialmente dalla struttura “aperta” dello stesso articolo 2 n. 10 L.d.A. Tale norma, cioè, non indica con precisione cosa debba intendersi per opera dotata di valore artistico, delegando così l’interprete di individuare i parametri attraverso cui colmare tale lacuna.

Secondo una recente corrente dottrinale, può accedere alla tutela come diritto d’autore soltanto quel disegno industriale che abbia un valore commerciale sul mercato delle opere d’arte e, conseguentemente, solo un’opera d’arte unica o riprodotta in serie limitata. Risulta quindi escluso dal copyright quel disegno o modello che, sebbene sia un’opera di “fascia alta” realizzata da un artista famoso o esposta in musei o recensita in pubblicazioni di settore, è riprodotta in serie e facilmente acquistabile. In questo caso, la forma costituirebbe un mero pezzo di arredamento e non un’opera d’arte (v. M. Montanari, “L’Industrial Design tra modelli, marchi di forma e diritto d’autore”, in Riv. Dir. Ind. 2010, I). Tale teoria è stata ripresa anche in numerose pronunce di merito (v. ex multis,Trib. Bologna, 10.11.2010).
Tuttavia, la dottrina suesposta non è stata accolta dalla Corte di Cassazione la quale si è recentemente pronunciata sul concetto di valore artistico aderendo piuttosto ad un orientamento fondato su un “criterio di meritevolezza”. Secondo gli Ermellini, infatti, il valore artistico di un’opera sussiste soltanto qualora essa abbia un “particolare pregio estetico”, a prescindere dalla sua quotazione sul mercato delle opere d’arte.
In altri termini, il giudice è chiamato a condurre un giudizio ex ante, formulato attraverso il ricorso all’esperienza ed, eventualmente, al sapere specialistico di consulenti tecnici idonei a fornire validi elementi di valutazione.
Tale giudizio deve basarsi su criteri indiziari quali, ad esempio: il riconoscimento conferito al design in ambiti critico-specialistici, la presenza di caratteri sicuramente innovativi, sia sul terreno progettuale che realizzativo, la precoce ed attendibile esposizione in musei, ecc. (Cass. Civ. Sez. I, 29 ottobre 2015, n. 22118).
Pochi giorni dopo l’emanazione della sentenza sopra richiamata, la Suprema Corte è tornata ad esprimersi sul valore artistico del design, integrando quanto sopra enunciato.
La Cassazione, in particolare, ha ribadito che non esiste una definizione oggettiva ed omnicomprensiva del concetto di valore artistico il quale, pertanto, dovrà essere analizzato dal giudice caso per caso, compiendo una valutazione basata sia su criteri soggettivi, sia su criteri oggettivi.
Più specificamente, sotto il primo profilo, l’opera deve suscitare delle ‘emozioni estetiche’, nonché possedere una maggiore creatività ed originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari preesistenti sul mercato, nonché trascendere dalla funzionalità pratica del bene per assumere una propria autonoma e distinta rilevanza.
Peraltro, onde evitare che l’esame del valore artistico sia determinato soltanto dal senso estetico, dalla cultura, dalla sensibilità artistica e dal sistema percettivo di chi lo effettua ed al fine di assicurare una maggiore uniformità tra le decisioni in merito a detta fattispecie, è indispensabile che tali criteri soggettivi siano integrati da criteri di tipo oggettivo.

Così, la Suprema Corte ha ribadito che il valore artistico sussiste quando “[…] l’opera di design abbia ottenuto dei riconoscimenti da parte di ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche che consentano di attribuire a detto oggetto un valore ed un significato che trascende quello della sua stretta funzionalità e della mera eleganza e gradevolezza delle forme. Ad esempio: esposizione dell’opera in mostre o in musei, pubblicazione su riviste specializzate non a carattere commerciale, partecipazione a manifestazioni artistiche (non esclusivamente commerciali), attribuzione di premi, articoli di critici ed esperti del settore, etc. 
Un apporto decisivo può essere conferito dalla vendita dell’oggetto di design nel mercato artistico e non in quello puramente commerciale oppure quando in quest’ultimo mercato l’opera ha acquisito un valore particolarmente elevato da lasciare intendere che al valore puramente commerciale si sia aggiunto nella valutazione del pubblico anche quello artistico. 
Si tratta di verificare, in conclusione, se il valore artistico sia un elemento in grado di dare un valore diverso ed aggiunto al prodotto rispetto a quello della sua funzionalità.” (Cass. Civ. Sez. I, 13.11.2015, n. 23292).
In questo panorama, come preannunciato in epigrafe, si inserisce la sentenza con cui il Tribunale di Torino, aderendo all’orientamento sopra richiamato, si è pronunciato in merito alla vertenza che ha avuto ad oggetto la forma della “Vespa”, celebre modello di scooter commercializzato dalla società Piaggio ed esposta nei musei di design, arte moderna, scienza, tecnica e trasporti di tutto il mondo, nonché parte della collezione permanente del Triennale Design Museum di Milano e del MoMA di New York.
Proprio tali riconoscimenti, nonché la presenza del famoso scooter in fotografie d’autore, film, pubblicità e l’esposizione in fiere, sono valsi a decretarne la tutelabilità come opera soggetta a copyright.
In particolare, il giudice ha statuito che: “Questi plurimi ed eccezionali riconoscimenti da parte di numerosi ed importanti istituzioni culturali, che annoverano la Vespa tra le espressioni più rilevanti del design, confermano il suo carattere creativo ed il valore artistico.
Ed infatti il carattere creativo ed il carattere artistico di un’opera di design vengono evidenziati e debbono essere valutati alla stregua del riconoscimento collettivo di mercato e degli ambienti artistici, considerando il successo di critica, il conferimento di premi, la presenza nei musei, la partecipazione a mostre, la diffusione di pubblicazioni sulle riviste” (Trib. Torino, R.G. 13811/2014 del 06.04.2017).
Si è così rafforzata la tutela della forma del noto scooter già protetto come marchio (si ricordi, a tal proposito, la recente sentenza n. 13078/2017 con cui la Corte di Cassazione ha ufficialmente vietato la riproducibilità dell’immagine della Vespa sui gadget, seppur privi della menzione del marchio), così come ribadito dalla stessa corte territoriale.

Alla luce di quanto sopra, preme evidenziare l’importanza della promozione dei propri disegni industriali negli ambienti critico-specialistici di pertinenza, al fine di garantire loro una tutela autorale.

Detto tipo di protezione, infatti, oltre ad avere una durata maggiore rispetto a quella prevista per i semplici design privi di valore artistico, potrebbe rivelarsi di essenziale importanza ove la forma non possa accedere alla protezione potenzialmente perpetua come marchio.

© BUGNION S.p.A. – Giugno 2017