L’omaggio di 73 bottiglie di Primitivo di ManduriaRosso Jannik” con tanto di immagine stilizzata del profilo di Sinner, al comune di Sesto Pusteria è stato bollato su tutta la stampa nazionale come un passo falso dell’assessore del comune di Manduria, Isidoro Baldari; ma si tratta davvero di un atto illecito per sfruttamento non autorizzato del nome e dell’immagine di Sinner?

I fatti

In occasione del Natale 2024 il comune di Manduria invia una strenna di 73 (come il numero di vittorie di Sinner nel 2024) bottiglie di Primitivo di Manduria DOC 2021, al comune di Sesto Pusteria, dove il campione altoatesino è cresciuto. Sul retro dell’etichetta appare il suo profilo stilizzato con tanto di berretto e il suo prenome “Jannik”. Il vino è stato fornito dalla Cantina Produttori vini di Manduria, ed etichettato e imbottigliato dalle Vinerie Baldari, di proprietà dell’Assessore all’Agricoltura e Attività Produttive, Isidoro Baldari. Scatta subito la polemica dell’opposizione sia sull’opportunità che il comune regali il vino di uno dei suoi assessori, sia, e soprattutto, sulla mancanza della fascetta obbligatoria con il contrassegno di Stato per la DOC, sia infine, e questo a noi interessa, sui rischi dell’uso non autorizzato dell’immagine e del nome di un personaggio notorio in ambito sportivo. Anche il Consorzio di tutela della DOC Primitivo di Manduria, allarmato, segnala la vicenda all’ICQRF e la Cantina Produttori vini di Manduria invia una diffida. Alla fine, la questione della mancanza del contrassegno di Stato, mera irregolarità formale perché il vino è in effetti vero Primitivo di Manduria, viene sanata con il pagamento di una sanzione e anche gli avvocati di Sinner scrivono al Comune di Manduria che non avvieranno alcuna causa. Il n. 1 del tennis mondiale, in ben altre faccende legali affaccendato, l’ha presa sportivamente e, prendendo atto della buona fede dell’iniziativa, ha deciso di lasciar correre. Come sarebbe finita se, invece, avesse scelto di portare avanti la partita in tribunale?

I d(i)ritti di Jannik Sinner

Da grande stratega quale è, avrebbe messo in campo tutti i suoi colpi vincenti a suon di articoli del Codice Civile, del Codice della Proprietà Industriale e della Legge sul Diritto d’Autore.

Il primo set si sarebbe giocato in campo civilistico. È infatti nel Codice Civile che viene regolato l’abuso del nome e dell’immagine di una persona.

Art. 7 c.c.: “La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni”.

Art. 10 c.c.: “Qualora l’immagine di una persona […] sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa […], l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Innanzitutto, sebbene sia stato usato solo il prenome “Jannik” e sebbene il suo profilo sia solo stilizzato, l’evocazione del personaggio sportivo è di tutta evidenza. In secondo luogo, non appaiono sussistere motivi legittimi che abbiano giustificato l’uso della sua immagine. Neanche il pregiudizio d’immagine subito si può escludere, dato che uno sportivo potrebbe a buon diritto non desiderare che il suo nome venga associato ad una bevanda alcolica. Anche il danno, se considerato nella forma del lucro cessante per mancato incasso di royalties, potrebbe sussistere, nonostante il numero limitato di bottiglie.

Il primo set si sarebbe concluso con un secco 6-0 per Sinner.

Il secondo set si sarebbe giocato in campo “industrialistico”. Nel nostro Codice della Proprietà Industriale è infatti regolato sia l’uso del nome di un personaggio notorio, sia la contraffazione di un marchio registrato.

Art. 8(3) del c.p.i.: “Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi […]: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo […]”.

Viene quindi sancita una riserva assoluta di sfruttamento economico del nome famoso a chi ha il merito di averlo reso tale e ben potrebbe voler monetizzare il suo valore suggestivo con attività di merchandising dirette o concedendo licenze a terzi. Si noti bene che tale riserva non ha limiti merceologici ed infatti i valori positivi che il nome Jannik Sinner porta con sé trascendono l’ambito sportivo. Autenticità, semplicità, riservatezza, umiltà, tenacia, legati ad un talento incommensurabile, potrebbero essere ingredienti del successo di qualsiasi prodotto nei settori più disparati. Tant’è che lo troviamo come testimonial o brand ambassador del caffè Lavazza così come della fibra ultraveloce di Fastweb e della pasta De Cecco.

Questa, appunto, l’interpretazione del Tribunale di Milano, che ha riconosciuto la violazione dei diritti sul nome di un altro grande mito dello sport, Diego Armando Maradona, nei confronti di Dolce & Gabbana che lo avevano “omaggiato” facendo sfilare a San Gregorio Armeno a Napoli una modella con indosso una maglietta con il numero 10, inequivocabilmente a lui riferita (sentenza n. 11374 del 9.12.2019). 70.000 Euro di danni, in lucro cessante, per la gaffe della griffe.

Non solo. Sinner, che sappiamo non lascia niente al caso, nel 2021, agli albori del suo successo, ha provveduto a registrare come marchio il suo nome completo JANNIK SINNER e un bel logo, classico ed elegante come lui (lo mostriamo sotto), tutelandoli in tutti i maggiori mercati: dall’Unione Europea agli USA, dalla Cina alla Australia e avendo cura di coprire una vasta gamma di articoli di merchandising come occhiali da sole, videogiochi, pelletteria, abbigliamento, articoli sportivi. Il suo merchandising è in effetti in vendita sul sito ufficiale https://janniksinnermerch.com/, anche se, dobbiamo dirlo, il merchandising dei suoi primi fan, i celebri Carota Boys, è forse più conosciuto del suo (https://carotaboys.it/).

Il suo marchio registrato, JANNIK SINNER, che, si noti bene, non rivendica anche “vino” in classe 33, è tuttavia tutelato da una disposizione speciale del nostro Codice di Proprietà Industriale, riservata ai marchi di rinomanza, che sono protetti anche in caso di contraffazione del marchio per prodotti diversi da quelli rivendicati, se dall’abuso possa derivare pregiudizio al marchio o se il contraffattore trae un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio.

Art. 20 c.p.i.: 1. “I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: […] c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

Potrebbe sorgere il dubbio che l’omaggio del Comune di Manduria non possa essere inteso come “attività economica” e che quindi non vi sia stato uso “in commercio”. E’ pacifico, tuttavia, che per attività economica debba intendersi qualsiasi attività, anche meramente promozionale, che possa portare un vantaggio imprenditoriale. Se fosse stato solo un regalo “privato” non lo si sarebbe sbandierato con comunicati stampa, né si sarebbe usato per avanzare un’improbabile richiesta di gemellaggio al Comune di Sesto Pusteria.

Il secondo set, dunque, non lascia scampo; è un altro 6-0 per Sinner.

Il terzo set si sarebbe giocato in campo autoriale, perché il ritratto è tutelato anche dalla Legge sul Diritto d’Autore.

Art. 96 l.d.a. che recita: “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”. L’articolo seguente prevede alcune deroghe nel caso in cui la persona riprodotta sia famosa o ricopra un ufficio pubblico e si renda necessario ritrarla per motivi di giustizia, di polizia, o a scopi scientifici, didattici o culturali, ma non consente l’uso dell’immagine se concorre una finalità promozionale o commerciale.

Nessuna delle deroghe appare applicabile al caso “Rosso Jannik” ed anzi, come Dolce & Gabbana hanno intenzionalmente sfruttato l’appeal di Maradona sulla città di Napoli per promuovere i loro abiti, si potrebbe sostenere che l’“omaggio” enologico al Comune di Sinner mascheri una manovra di marketing delle Vinerie Baldari, del Comune di Manduria o della DOC Primitivo di Manduria.

E anche il terzo set si chiude con un netto 6-0 per Sinner.

Game, set, match.

Ma a vincere è soprattutto il fair play, qualità in cui spicca il giovane Jannik e che lo ha guidato anche nella recentissima scelta di patteggiare 3 mesi di squalifica per chiudere la sua vertenza con la giustizia sportiva. Nessun vincente, nessun perdente, diversamente da quanto avviene in campo.