Autore: Vieri Canepele

Articolo pubblicato in Bugnion News n.37 (Dicembre 2019)

Chi non ha memoria del coro di LETTERINE che annunciano l’inizio della gara, al ritmo di ‘ULLALA ULLALA ULLALA LA’?

Correvano i primi anni 2000 e il gioco a quiz chiamato, in Italia, PASSAPAROLA, imperversava sulle reti Mediaset nel tardo pomeriggio, accompagnando i telespettatori ai tg di prime time.

Molto probabilmente quel coro non lo sentiremo più.

I telespettatori italiani già da qualche anno ne fanno a meno, accontentandosi dei giochi a premi e quiz di altri palinsesti, magari. Ma quelli spagnoli no, e loro su Telecinco si sintonizzano, da più di 15 anni, per l’intrattenimento targato PASAPALABRA, una tra le più longeve trasmissioni del palinsesto di Mediaset España.

Questo format televisivo è approdato, in Italia come in Spagna, nei primi anni 2000, su concessione (in licenza) dei relativi diritti di trasmissione e distribuzione al pubblico da parte della società inglese ITV Global Entertainment, proprietaria dei diritti sulla trasmissione THE ALPHABET GAME. In Spagna, in particolare, tali diritti erano stati concessi, in prima battuta, alla BocaBoca Producciones, che aveva a sua volta licenziato il formato (in spagnolo) alla Mediaset España S.A., gestore del canale, tra gli altri, Telecinco.

I rapporti tra la titolare dei diritti sul format THE ALPHABET GAME ed i licenziatari sono stati profittevoli, sino al 2008, attraverso regolari contratti di licenza.

Tuttavia, in quell’anno, Mediaset, avendo apportato modifiche, a loro detta, ‘sostanziali’ al format concessogli in licenza (quali l’aggiunta del gioco ‘El Rosco’, con la relativa corona di risposte, una per ogni lettera dell’alfabeto), ha ritenuto di non esser più soggetta all’obbligo di pagamento delle royalty, ritenendo (erroneamente, poi i Giudici sentenzieranno) di aver creato un ‘nuovo’ format, indipendente né derivato da quello di THE ALPHABET GAME.

Evidentemente, la ITV è sempre stata di diverso avviso, tanto che il contenzioso non ha tardato ad arrivare ed è stato avviato già nello stesso 2008, in primo grado.

Nella prima istanza e in appello, al Tribunal Provincial di Madrid, è stata la società inglese creatrice di THE ALPHABET GAME ad avere ragione, addirittura ottenendo, in secondo grado, una condanna di Mediaset ad un risarcimento di circa 30 milioni di Euro di danno.

Perché Mediaset, pur avendo sospeso il pagamento delle royalties ed agito per risolvere il contratto di licenza precedentemente stipulato, ha continuato a mandare in onda la trasmissione, marcando comunque la continuità tra il ‘prima’ ed il ‘dopo’ ITV.

La vertenza è infine giunta al cospetto del Tribunal Supremo, in ultima istanza, e ha visto la conferma dell’inibitoria alla trasmissione già pronunciata in appello ed una sostanziale revisione, però, della condanna al risarcimento del danno (ridotto a circa 15 milioni di Euro, oltre le spese di giudizio).

Un paio di considerazioni giuridiche paiono opportune, letti gli atti di causa ad oggi disponibili.

La prima riguarda la difesa di Mediaset.

La convenuta ha, nel 2007/2008, deciso unilateralmente di interrompere il pagamento delle royalty dovute da contratto e, di fatto, risolvere il rapporto con la ITV sulla base della introduzione di elementi indubbiamente non previsti dalla ‘sceneggiatura originale’ del gioco a premi di ITV, quali ‘El Rosco’.

E, tuttavia, non si è troppo curata (probabilmente visto il successo della trasmissione) del fatto che questi nuovi apporti potessero non essere ritenuti sufficienti ad uscire dalla sfera di esclusiva dei diritti d’autore appartenenti alla società britannica.

Affrontando la questione dal punto di vista del diritto positivo italiano, il nucleo delle prerogative esclusive del produttore ed emittente dell’opera autorale audiovisiva risiede nel diritto di autorizzare la trasmissione, fissazione, su filo o via etere, del contenuto e quindi di regolamentarne la distribuzione e messa a disposizione al pubblico.

Cosa è però l’opera autorale audiovisiva quando si parla di format?

Infatti, i diritti di utilizzazione economica dell’opera ricomprendono non soltanto l’opera in quanto tale, a fini di integrale o parziale riproduzione o uso, ma anche quella derivata.

Non è dato sapere, a priori, quale sia il gradiente di originalità tale da poter qualificare un’opera, nel suo complesso, ‘creazione nuova’, e quindi scevra di ogni tributo economico all’autore originario, oppure derivata, e dunque soggetta comunque ad un’autorizzazione di quest’ultimo. È una questione di fatto rimessa all’apprezzamento del Giudice, caso per caso. E in questo caso, il Tribunale Supremo spagnolo ha validato la tesi della derivazione della trasmissione di Mediaset España, nonostante l’inserimento di alcuni apporti decisamente ‘nuovi’.

Da ciò deriva la seconda riflessione giuridica, che riguarda l’ampiezza e lo spettro dell’ordine giudiziale impartito dalla Audiencia Provincial e confermato dal Supremo Tribunal.

In esso si è inibito alla Mediaset España “riprendere in futuro la trasmissione, l’edizione, la produzione, la riproduzione, la comunicazione pubblica, la distribuzione, la trasformazione e tutte le altre forme di uso economico … del programma PASAPALABRA, nonché qualsiasi altro programma televisivo che abbia ad esso un format identico”[1].

Interessa in particolare questo secondo inciso.

Se la pura originalità e/o la derivazione devono e possono essere accertate solamente caso per caso, forse quest’ultima statuizione vale solo come dichiarazione di principio, omettendo comunque una dovuta enfasi sulla rilevanza della derivazione dell’opera, di applicazione pratica forse più frequente in materia di plagio rispetto a quella della completa identità.

 

 

[1]“reanudar en el futuro la emisiòn, editiòn, producciòn, reproducciòn, comunicatiòn publica, distribuciòn, transformaciòn y toda y cualquier otra forma d’exploitaciòn…del programa PASAPALABRA, asi como de qualquier otro programa de television que tenga un formato identico

 

© BUGNION S.p.A. – Dicembre 2019