Articolo pubblicato in Bugnion News n.42 (Maggio 2020) – Ascolta la versione Audio
Proviamo a orientarci tra normativa dell’Unione e nazionale
La protezione dei consumatori è certamente un obiettivo che da anni il legislatore italiano e dell’Unione europea persegue con dedizione e attenzione.
Nel campo agroalimentare, in particolare, la sensibilità verso la trasparenza e la comunicazione chiara e leale nei confronti dei cittadini cresce e trova ogni giorno nuove vie per concretizzarsi.
L’emanazione di norme quali i regolamenti dell’Unione europea, quindi direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri, si è dimostrata negli anni uno strumento efficace per creare uniformità e agevolare la circolazione delle merci, nonché l’esportazione del nostro prezioso made in Italy.
L’ultimo regolamento che ha creato qualche scompiglio è indubbiamente il 775, quello di esecuzione della Commissione, che ha disciplinato le modalità di indicazione d’origine/provenienza dell’ingrediente primario, se diversa da quella indicata per l’alimento (cfr. nota 1).
In sostanza, se un prodotto ha una bandierina, un’immagine di una cartina geografica, o una dicitura esplicita di made in, e l’origine o provenienza di tali segni è diversa da quella dell’ingrediente primario, allora il produttore dovrà esplicitare sulla confezione la vera origine/provenienza di tale ingrediente.
Ma un ingrediente primario, esattamente, cos’è?
La definizione giuridica individua due tipi di criteri: uno quantitativo, l’ingrediente o più ingredienti che rappresenta/rappresentano più del 50% dell’alimento; e uno qualitativo, l’ingrediente associato abitualmente dai consumatori alla denominazione dell’alimento.
Ad esempio, nei “biscotti ripieni di crema”, l’ingrediente primario è sicuramente la crema; oppure, nei biscotti “semplici”, senza ingredienti evidenziati nella denominazione, ma la cui etichetta raffiguri una mucca per porre l’attenzione sugli ingredienti lattiero-caseari, questi ultimi saranno gli ingredienti primari (burro, latte panna, etc…).
Ha suscitato molto scalpore il fatto che dal campo di applicazione del Regolamento 775, divenuto applicabile dal 1° aprile 2020, siano stati esclusi i marchi registrati (quindi, attenzione, i marchi di fatto sono idonei a far scattare gli obblighi del regolamento!), oltre alle indicazioni geografiche protette e alle denominazioni usuali e generiche contenenti termini geografici la cui interpretazione comune non è di indicazione di origine o provenienza.
Sarebbero quindi “salvi” i marchi registrati che includono al loro interno toponimi o colori di bandiere. L’esclusione dei marchi registrati che costituiscono un’indicazione dell’origine, sebbene sia solo temporanea, in quanto saranno emanate norme specifiche in futuro, ha destato quindi numerose perplessità in quanto per il momento limiterebbe la tutela del made in Italy contro il fenomeno dell’Italian sounding.
Pensiamo ad esempio a un marchio registrato che riproduce i colori della nostra bandiera, o che contiene un toponimo italiano, usato per sugo per la pasta o salumi. Un consumatore straniero capirebbe che di italiano non c’è nulla? Sicuramente se sull’etichetta fosse dichiarata l’origine dell’ingrediente primario, il nostro consumatore disattento avrebbe modo di operare una scelta di consumo quanto meno informata.
Invece, ai sensi della disciplina in esame, e anche del buon senso, nessuno si aspetterà che sia precisata l’origine degli ingredienti primari su un’etichetta di cotoletta alla milanese, o di insalata russa!
Sorge però un dubbio: ma i decreti interministeriali sull’origine del riso, del grano duro, del pomodoro e del latte, che già avevano una data di obsolescenza programmata (tra il 31 marzo e il 31 dicembre 2020), che fine hanno fatto?
Avrebbero dovuto perdere di efficacia proprio il 1° aprile scorso, con l’entrata in vigore del Regolamento 775.
Tuttavia, in data 30 marzo, i ministri delle Politiche agricole Bellanova e dello Sviluppo economico Patuanelli annunciano la firma di un decreto che prolunga la vita di tali provvedimenti nazionali oltre il 1° aprile. “Avanti con la trasparenza – affermano – serve l’origine obbligatoria per tutti gli alimenti in Europa”.
Il provvedimento di proroga dell’obbligo dell’origine avrebbe la finalità di consentire al consumatore di compiere un acquisto consapevole. Al momento, però, tale decreto di proroga non sembra ancora essere stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L’unico nodo da sciogliere rimasto in sospeso, messo in secondo piano dall’emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese, sembra restare quello sulla coordinazione tra il Regolamento sull’origine dell’ingrediente primario e il decreto legislativo italiano sull’indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione e confezionamento (cfr. nota 2).
La sede dello stabilimento è un’indicazione di origine? In caso sia diversa da quella dell’ingrediente primario, sarebbe idonea a far scattare gli obblighi di cui al regolamento 775?
La risposta non è unanime tra le voci più autorevoli, e dipenderebbe anche dalla percezione del consumatore. La Commissione ha, ad ogni modo, affermato che diciture quali “confezionato in”, “prodotto da X per Y” seguite dal nome e dall’indirizzo dell’operatore del settore alimentare non devono essere considerate un’indicazione di origine o provenienza.
Infine, a oscurare un panorama già piuttosto nuvoloso, si aggiunge una norma italiana divenuta efficace nel 2019 (cfr. nota 3), e passata senza far troppo rumore mediatico, che imporrebbe un obbligo di indicazione di provenienza indiscriminato e una sanzione in caso di difformità tra origine/provenienza evocata e quella reale dell’alimento, seppur risultino ottemperate le disposizioni del regolamento 775.
Tuttavia, la norma manifesta profili di incongruenza con l’orientamento del legislatore dell’Unione europea, e si è altresì discusso anche in merito alla sua effettiva applicabilità a causa di vizi di notifica alla Commissione.
Francamente, gli operatori avrebbero non poche difficoltà nell’applicare e coordinare quest’ultima norma con le altre norme sin qui citate, che già non sono di pacifica interpretazione.
Il consumatore in qualche modo avrà dunque etichette trasparentissime, ma gli operatori sapranno stare al passo, soprattutto in questo momento di crisi sanitaria?
A rassicurare questi ultimi ci pensa ancora il legislatore nazionale, su indicazione della Commissione europea, che emana una circolare con cui consente lo smaltimento entro il corrente anno delle scorte di imballaggi ed etichette che risultino nella disponibilità delle imprese a seguito di contratti stipulati prima del 1° aprile, nonché prima della data di pubblicazione dei decreti di proroga dei decreti nazionali in materia di indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine del grano nella pasta, del riso, del pomodoro e del latte, in corso di adozione (cfr. nota 4).
Mentre la primavera irride fuori dalle finestre e noi assaporiamo i primi segni di una lenta ripresa, consolandoci ancora con alimenti di conforto, non dimentichiamo di leggerne le etichette. Proviamo a scoprire se c’è qualche novità, consapevoli che dietro ogni piccola indicazione si nasconde, agli occhi del consumatore, un mondo di norme intricate e riflessioni spesso prive di certezze.
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(1) Regolamento di esecuzione n. 775/2018 della Commissione che ha introdotto le modalità di applicazione dell’art. 26 par. 3 del Reg. 1169/2011 (il Regolamento quadro in materia di etichettatura degli alimenti). Tale norma prevede che quando il Paese di origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato, e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, occorre indicare anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario o almeno indicarlo come diverso da quello dell’alimento.
(2) Il famoso e molto discusso decreto legislativo n. 145/2017, (che risulterebbe carente del suo iter di perfezionamento e di efficacia perché non sarebbe stato debitamente notificato alla Commissione Europea) ha reintrodotto l’obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento o di confezionamento.
(3) Si tratta dell’art. 4 co. 3 ter L. n. 4/2011 (comma inserito dall’articolo 3-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.), il quale stabilisce inoltre che “L’indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018. La difformità fra il Paese di origine o il luogo di provenienza reale dell’alimento e quello evocato dall’apposizione di informazioni di cui al predetto articolo 1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all’articolo 7 del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche leali d’informazione”.
Le disposizioni del citato articolo entrano in vigore tre mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell’articolo 45 del Reg. (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui è data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nella G.U. del 20 luglio 2019 n. 169 è stato pubblicato il Comunicato del Mipaaft relativo all’entrata in vigore dell’articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 – Disposizioni in materia di etichettatura – convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. In tale comunicato si dà atto che è stata effettuata la notifica della norma in data 7 marzo 2019, ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.
Tuttavia, stando a quanto riportano alcune riviste di settore, il 21.5.19 la Commissione europea avrebbe comunicato all’Italia l’illegittimità sostanziale, oltreché formale, della norma in questione.
(4) La Commissione europea al fine di andare incontro alle difficoltà segnalate dagli operatori nell’ottemperare per tempo ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare, a seguito dell’adozione delle misure urgenti relative al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha chiesto agli Stati membri di valutare l’opportunità di adottare misure di temporaneo differimento dell’applicazione di alcuni obblighi di etichettatura, fra cui proprio quelli del nostro regolamento 775 in materia di indicazione dell’ingrediente primario.
Pertanto, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato la circolare del 23 aprile 2020, n. 0108129.
© BUGNION S.p.A. – Maggio 2020