Benché il risarcimento dei danni sia uno dei fattori più importanti nel decidere se rivendicare o meno un brevetto, non si può dire che in Giappone gli importi concessi siano particolarmente vantaggiosi per la maggior parte dei titolari di brevetti. Ma ora ci sono buone notizie: l’Ufficio Brevetti Giapponese sta valutando una revisione dei metodi per calcolare l’ammontare dei danni.
La prima riforma si riferisce all’applicazione degli Articoli di speciali disposizioni che riguardano la presunzione in merito all’ammontare dei danni (Articolo 102 della Legge sui brevetti). Attualmente tale ammontare può essere calcolato sulla base del lucro cessante determinato nell’ambito della capacità produttiva di un titolare di brevetto (Articolo 102, paragrafo 1 della Legge sui brevetti). Sulla base di questo metodo, anche se un contraffattore ha venduto cento prodotti violando un diritto brevettuale, nel caso in cui si ritenga che il titolare di brevetto non abbia la capacità produttiva per vendere cento prodotti, il risarcimento danni non si può calcolare in base al numero totale dei prodotti effettivamente venduti. In altri termini, il tribunale può dichiarare che il titolare di brevetto, a causa di circostanze quali la presenza sul mercato di prodotti concorrenti, non avrebbe potuto vendere una tale quantità di pezzi. Di conseguenza, ad esempio, se si ritiene che il titolare di brevetto abbia una capacità produttiva per vendere solo sessanta prodotti, il risarcimento danni dovrebbe essere calcolato sulla base di sessanta prodotti.
Secondo la prima riforma, per quanto riguarda l’ambito della capacità produttiva del titolare di brevetto, l’ammontare dei danni può essere calcolato sulla base del lucro cessante come sopra indicato (ossia, si applica ancora l’Articolo 102, paragrafo 1). Nell’esempio precedente, quanto a quei sessanta prodotti, il risarcimento danni può essere calcolato sulla base del lucro cessante. Per il resto (che supera la capacità produttiva del titolare di brevetto), il risarcimento danni può essere calcolato in modo da corrispondere all’ammontare delle tasse di licenza esigibili dal titolare di brevetto (Articolo 102, paragrafo 3, Legge sui brevetti) se questo avesse concesso al contraffattore una licenza. In altri termini, per quanto riguarda la quota per cui il risarcimento danni è attualmente negato, deve considerarsi come concessa in licenza al contraffattore e tale importo viene sommato ai danni. Nell’esempio precedente, quanto ai restanti quaranta prodotti venduti dal contraffattore, i danni possono essere calcolati sulla base della tassa di licenza. In questo modo, si applicherebbero contemporaneamente l’Articolo 102, paragrafo 1 e l’Articolo 102, paragrafo 3. Di conseguenza, l’importo totale dei danni sarebbe la somma dell’importo basato sul lucro cessante e dell’importo basato sulla tassa di licenza.
La seconda riforma si riferisce alla tassa di licenza. Attualmente, l’importo dei danni corrispondente alla tassa di licenza secondo l’Articolo 102, paragrafo 3, resterebbe invariato prima e dopo il contenzioso in materia di brevetti. In altri termini, indipendentemente dalle azioni intraprese dai contraffattori, ad esempio un illecito prolungamento delle negoziazioni per la licenza, ecc., nella peggiore delle ipotesi, questi si troverebbero a dover pagare solamente una normale tassa di licenza.
In base alla seconda riforma, l’importo dei danni dopo il contenzioso è superiore alla normale tassa di licenza, vale a dire che viene applicata una tassa di licenza maggiore come sanzione per la violazione.