Quali possibili conseguenze in tema di copyright?
Articolo pubblicato in Bugnion News n.33 (Marzo 2019)
Era lo scorso novembre quando Donald Trump annunciava su Twitter l’imposizione di nuove sanzioni all’Iran condividendo un meme ispirato a “Game of Thrones”, la celebre serie televisiva tratta dai romanzi di George R. R. Martin. Il font è quello usato nei poster pubblicitari della serie e la frase “sanctions are coming” (ovvero “le sanzioni stanno arrivando”) riecheggia il tormentone “winter is coming” – cioè la lunga glaciazione che sta per abbattersi sul popolo di Westeros, uno dei continenti immaginari in cui sono ambientate le avventure narrate nelle “Cronache del ghiaccio e del fuoco” – e la cui espressione, protetta anche come marchio, è stato il titolo del primissimo episodio di Game of Thrones ed è ancora il suo slogan.
La Hbo, casa produttrice di Game of Thrones, sembra non aver gradito. E in un Tweet ha avvertito il Presidente che il suo meme, utilizzato per scopi evidentemente politici, costituisce una violazione del proprio marchio, ciò suscitando inevitabili riflessioni anche in tema di diritti d’autore.
Innanzitutto, che cos’è un Meme?
Il termine, coniato nel 1976 dal biologo Richard Dawkins ne “Il gene egoista” per indicare la minima unità culturale capace di replicazione nei cervelli umani, sta ad indicare, con riferimento al mondo del digitale, un contenuto virale in grado di monopolizzare l’attenzione degli utenti sul web. Un video, un disegno, una foto, una frase diventa meme quando la sua «replicabilità», che dipende dalla capacità di suscitare un’emozione, è massima [1].
Un meme, nel gergo della rete, è tale in quanto è diffuso attraverso i meccanismi delle nuove tecnologie e dei social media (come Twitter, YouTube, Facebook, hashtag, blog,), ed è usato a volte anche per fare pubblicità commerciale.
Ma quand’è che un meme può ritenersi in violazione dei diritti d’autore?
Senz’altro il problema si pone laddove il creatore del meme incorpori nello stesso immagini, frasi o foto di creazione non propria e su cui quindi l’autore dell’opera originaria vanta i propri diritti.
Dal punto di vista della normativa statunitense (ed entro i confini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berna) in materia, il meme potrebbe essere considerata un’opera derivata e, quindi, di proprietà dell’autore che l’ha realizzata, senza però limitare i diritti che l’autore detiene sull’opera originale. È quindi necessario ottenere l’autorizzazione di quest’ultimo, a meno che l’opera non sia, per qualche motivo, presente nel pubblico dominio, e rispettarne i diritti morali.
D’altro canto, altrettanto importante, in materia, è il ruolo del c.d. fair use (in italiano, uso o utilizzo leale, equo o corretto) – istituto tipico dell’ordinamento giuridico degli Stati Uniti d’America ma, a ben vedere, presente anche in ambito europeo sotto alcune forme ad esso assimilabili – in base al quale si stabilisce, sotto alcune condizioni, la liceità della citazione non autorizzata, o della incorporazione non autorizzata di materiale protetto da copyright nell’opera di un altro autore.
In particolare, sono 4 i fattori, da valutare congiuntamente, per determinare un fair use:
- l’oggetto e la natura dell’uso, in particolare se ha natura commerciale oppure didattica e senza scopo lucrativo;
- la natura dell’opera protetta;
- la quantità e l’importanza della parte utilizzata, in rapporto all’insieme dell’opera protetta;
- le conseguenze di questo uso sul mercato potenziale o sul valore dell’opera protetta.
Orbene, date tali circostanze, risulta necessario valutare, alla luce di tutte le peculiarità del caso di specie, se l’incorporazione non autorizzata di materiale protetto da copyright nell’opera di un altro autore avvenga nel rispetto del giusto equilibrio tra gli interessi e i diritti dell’autore, da un lato, e la libertà di espressione degli utenti di un’opera protetta, dall’altro.
Sotto tale aspetto, pare ragionevole sostenere che l’uso di una qualsiasi parte di un’opera originaria in un’opera altrui possa essere interdetto, tra l’altro, laddove l’alterazione dell’opera originale trasmetta, nella forma o nella sostanza, messaggi – ad esempio dai chiari risvolti politico-economici, come nel caso di specie – che l’autore può evidentemente avere l’interesse a che non vengano associati alla propria opera; ciò nella misura in cui tali messaggi non siano riconducibili alle idee e convinzioni dell’autore ma piuttosto risultino pregiudizievoli del suo onore e della sua reputazione o siano tali da alterare lo spirito ed il valore dell’opera protetta.
Ciò detto, gran parte dei meme in circolazione sul web sono creati con l’intento di realizzare un effetto virale in grado di divertire e catturare l’attenzione degli utenti sul web e nei media attraverso i quali si propagano; ebbene, fintanto che il loro uso non è commerciale, e si pone entro i limiti sopra individuati con riferimento alla natura dell’opera, la quantità o porzione dell’opera utilizzata ed alle conseguenze dell’utilizzo in relazione al valore dell’opera protetta, le preoccupazioni destate quanto alla possibile violazione dei diritti d’autore paiono di portata piuttosto limitata.
In tal senso, anche in ambito europeo, nel testo concordato della direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale – di recente oggetto dei negoziati tra Parlamento, Consiglio e Commissione in vista della votazione finale – pare siano state introdotte lo scorso febbraio norme specifiche che dovrebbero imporre agli Stati membri di tutelare la libertà di caricare e condividere opere a fini di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche, garantendo, dunque, la libera condivisione e disponibilità di meme e GIF.
Maggiori cautele risultano invece necessarie tutte le volte in cui si ravvisi una natura commerciale dell’uso dei meme e/o, ad esempio, come nel caso di specie, una finalità e modalità di utilizzo tale da mettere in discussione l’insieme dei valori espressi nell’opera originaria; perché il sistema normativo del diritto d’autore sia in grado di stare al passo con le nuove sfide tecnologiche, sempre più diverrà essenziale dotare tutti gli interessati (autori, utilizzatori, etc) dei necessari strumenti di protezione all’insegna di un ragionevole equilibrio, caso per caso, tra libertà di espressione, da una parte, e tutela della creatività e degli interessi legittimi del titolare del diritto, dall’altra.
[1] Federica Colonna, Corriere, 18 dicembre 2011, La Lettura, p. 9.
© BUGNION S.p.A. – Marzo 2019