Esistono due categorie di persone: quelle che almeno una volta nella vita hanno provato a misurarsi con il cubo di Rubik e quelle che mentono al riguardo (verosimilmente per non dover ammettere la sconfitta).
Parrebbe tuttavia che lo stesso inventore del cubo, il professore di architettura e scultore ungherese Ernö Rubik, ci abbia messo più di un mese a rimettere in ordine le facce della sua creazione.
Il primo cubo, fatto di legno e di colore marrone, fu in realtà inventato da Rubik nel 1974 con l’obiettivo di spiegare ai suoi alunni dell’Accademia delle Belle Arti di Budapest come fosse possibile muovere parte di una struttura senza che ciò ne determinasse la rottura.
Negli anni seguenti, quello che era stato nel frattempo ribattezzato in ungherese come il “Cubo magico”, cominciò ad essere venduto nei negozi di giochi in Europa e Stati Uniti in una versione più simile a quella che oggi conosciamo, ossia di plastica e con le facce colorate, divenendo rapidamente un diffuso rompicapo.
Ed è proprio delle inconfondibili caratteristiche che contraddistinguono il cubo di Rubik che ci vogliamo occupare in questa sede.
Una recente decisione (procedimento R850/2022-1) della Prima Commissione di Ricorso dell’EUIPO, respingendo il ricorso presentato dalla società Spin Master Toys UK Limited, ha infatti confermato la decisione della Divisione Annullamento (procedimento 7527C) e sancito la nullità del marchio tridimensionale a colori
Il suddetto marchio, oggetto della registrazione dell’Unione Europea n. 005696232, era stato depositato il 6 febbraio 2007 in relazione a “Giocattoli, giochi e puzzle, puzzle tridimensionali; giochi elettrici; giochi elettronici tascabili”, ricompresi nella classe 28 della Classificazione di Nizza.
Secondo la Commissione, il marchio non soddisfa i requisiti di cui all’Art. 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, che prevede l’esclusione dalla registrazione come marchi dell’Unione Europea i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
L’interesse generale sotteso all’articolo citato è quello di evitare che il diritto dei marchi conferisca a un’impresa un monopolio, dalla durata potenzialmente illimitata, su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto, affinché sia mantenuto un sistema di concorrenza sano ed equo.
In particolare, nel caso di cui si tratta, le argomentazioni delle parti e degli organi giudicanti si sono sviluppate intorno alle tre seguenti caratteristiche essenziali del marchio:
– la forma di cubo;
– la griglia nera su ciascun lato del cubo composta da righe di 3×3;
– i sei colori diversi dei quadrati su ciascun lato del cubo, ossia il rosso, il verde, il blu, l’arancione, il giallo e il bianco.
Richiamando decisioni precedenti dell’EUIPO e del Tribunale dell’Unione Europea, che avevano già analizzato forme equivalenti, la Commissione ha concluso che sia la forma di cubo sia la struttura a griglia sono necessarie per ottenere un risultato tecnico, che sarebbe quello di “un gioco costituito dal completamento di un puzzle di colore tridimensionale a forma di cubo, generando sei facciali di colore diverso. Tale scopo è raggiunto attraverso una rotazione assiale, verticale e orizzontale, di cubi di colori più piccoli, fino a quando i nove quadrati di ciascun viso del cubo mostrano lo stesso colore” (decisione R452-2017).
Per quanto riguarda la terza caratteristica essenziale, si sostiene che il cubo non funzionerebbe come puzzle se le sue sei facce avessero il medesimo colore e viene pertanto concluso che i sei colori diversi dei quadrati su ciascun lato sono anch’essi necessari per ottenere un risultato tecnico.
La domanda di dichiarazione di nullità della suddetta registrazione dell’Unione Europea era stata presentata nel 2013 dalla società greca Verdes Innovations S.A., che nel 2015 ha a sua volta subito, su istanza della società britannica Rubik’s Brand Limited, l’annullamento per carenza di novità (a causa di una predivulgazione) delle registrazioni comunitarie n. 001092928-0001, n. 001092928-0002 e n. 001092928-0003, aventi ad oggetto rispettivamente i seguenti design:
Sembra insomma che la tutela stessa dei diritti di proprietà industriale riconducibili al cubo di Rubik e alle forme analoghe sia un vero e proprio rompicapo.
Fortunatamente le possibili controversie, passate o future, non saranno sufficienti ad affievolire la passione che ruota attorno al cubo, consolidato oggetto di innumerevoli campionati e sfide all’ultimo record!