Pubblicato su EconomyUp
Il diritto al brevetto spetta all’autore dell’invenzione o ai suoi aventi causa (altre persone, fisiche o giuridiche, alle quali l’autore o la legge hanno concesso, in tutto o in parte, diritti sul brevetto) ed è un diritto alienabile e trasmissibile. All’autore spetta sempre il diritto ad essere riconosciuto tale, che è un diritto puramente morale, privo di contenuto patrimoniale, inalienabile e intrasmissibile. I diritti di brevetto sono conferiti con il rilascio del brevetto e sono alienabili e trasmissibili (es. mediante cessione o licensing). In particolare, il brevetto conferisce al titolare il diritto di vietare ai terzi di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio in cui il brevetto è concesso.
Previo pagamento dei diritti di mantenimento, il brevetto per invenzione industriale ha una durata ventennale a far data dal deposito dello stesso: il termine di norma non è prorogabile né rinnovabile.