Articolo pubblicato in Bugnion News n.22 (Giugno 2017)
Potrebbe capitarvi che un Giudice vi inibisca la produzione e la commercializzazione di capi d’abbigliamento che avete sapientemente copiato dalle collezioni di un vostro concorrente, addirittura bollandovi di essere – o meglio, avere buone probabilità di essere dichiarati – dei contraffattori parassitari.
E’ quanto capitato a un’importante società italiana, attiva sul territorio nazionale con diversi punti vendita, per aver copiato pedissequamente molteplici modelli registrati e/o depositati da una prestigiosa azienda del settore del fashion, appartenenti alle collezioni invernali degli anni precedenti, e per aver commercializzato i capi contraffatti con il proprio marchio durante l’appena conclusa stagione A/I 2016/2017 ad un prezzo decisamente inferiore rispetto agli originali.
La società titolare dei modelli contraffatti ha adito in via d’urgenza il Tribunale di Milano nel dicembre scorso, in piena stagione invernale, per ottenere l’inibitoria della predetta attività illecita e il sequestro dei capi contraffatti, al fine di limitare il più possibile il danno economico e d’immagine che quella commercializzazione stava causando al proprio business. Nelle more del procedimento cautelare, la predetta società ha addirittura scoperto che l’attività illecita non si arrestava alla copiatura dei modelli invernali, oggetto del giudizio cautelare: il contraffattore aveva copiato anche molteplici modelli registrati della Collezione P/E 2016 e li stava commercializzando sul mercato italiano nell’ambito della propria Collezione P/E 2017, per altro attualmente in corso.
Il Tribunale oltre ad aver concesso le misure d’urgenza di inibitoria e sequestro, ha anche ritenuto che l’attività della resistente avesse tutte le carte in regola per essere riconosciuta come concorrenza sleale parassitaria ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.. Per dirla con le parole del Tribunale di Milano, “…effettivamente tali prodotti sono imitati in modo assolutamente pedissequo, e il fatto che la condotta si ripeta di anno in anno, di stagione in stagione, e con riferimento a plurimi capi, fa ritenere – in questo contesto di cognizione sommaria – che, a prescindere dalla sussistenza della contraffazione […] sussista una concorrenza sleale ‘parassitaria’ ex art. 2598, n. 3, c.c., in quanto la resistente sfrutta chiaramente la circostanza che le collezioni della ricorrente sono presentate nelle apposite manifestazioni fieristiche con largo anticipo rispetto alla loro commercializzazione, e si appropria in questo modo del lavoro e della creatività della ricorrente, captando l’interesse e l’apprezzamento del consumatore, cui ripropone gli stessi prodotti con un prezzo sul mercato inferiore…” (Trib. Milano, Ordinanza, 24.03.2017).
Contraffattori, attenti a cosa e a quanto copiate!
© BUGNION S.p.A. – Giugno 2017