Tradizionalmente esistono due possibilità di tutelare un’invenzione in Europa.
La prima è costituita dalla via nazionale diretta che prevede di depositare tante domande di brevetto nazionale (BN) quanti sono gli Stati di interesse affrontando, per ciascuna di esse, una specifica procedura di esame e concessione.
La seconda è costituita dal Brevetto Europeo “classico”. La Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC), che dal 1° ottobre 2022 raccoglie 39 Stati Contraenti (SC), ha istituito fin dal 1977 una procedura unificata di deposito e di esame finalizzata alla concessione del cosiddetto Brevetto Europeo. Una volta concesso, il Brevetto Europeo non costituisce un titolo unitario dal momento che deve essere convalidato in ciascuno Stato di interesse scelto fra i 39 Stati Contraenti, originando così un “fascio” di brevetti nazionali (EP-SC). In molti Stati Contraenti della EPC la convalida richiede la traduzione del testo del Brevetto Europeo concesso (o almeno del set di rivendicazioni). Inoltre, ogni convalida è soggetta alle leggi ed alla giurisdizione dei singoli Stati Contraenti, nonché ai relativi oneri.
Per una parte dell’Unione Europea ossia per gli Stati Membri dell’UE che partecipano all’EU Patent Package (SC1) si prospetta una terza possibilità che si innesta al termine della procedura di concessione del Brevetto Europeo, in alternativa alle “classiche” convalide, mediante la richiesta del cosiddetto “Effetto Unitario” che costituisce un titolo unico noto come Brevetto Unitario (BU). Per un periodo transitorio avente una durata di almeno 6 anni, ma comunque non superiore a 12 anni, occorrerà depositare una sola traduzione del testo del Brevetto Europeo concesso per ottenere un Brevetto Unitario. Al termine del periodo transitorio non sarà più necessario depositare alcuna traduzione.
Per gli Stati Membri dell’UE che partecipano all’EU Patent Package (SC1) il Brevetto Unitario offre quindi un’ulteriore opzione che si aggiunge a quella della via nazionale diretta e al Brevetto Europeo “classico” (convalide). Per gli Stati che non partecipano all’EU Patent Package (SC2) perché non sono Membri dell’UE o perché l’EU Patent Package non si applica al loro territorio, le possibili alternative rimangono la via nazionale diretta e il Brevetto Europeo “classico” (convalide).
L’EU Patent Package è un nuovo sistema di leggi che punta a creare un Brevetto Unitario valido per il territorio degli Stati Membri dell’Unione Europea che partecipano all’EU Patent Package ed un singolo Tribunale competente per le controversie relative ai Brevetti Unitari e ai Brevetti Europei “classici”. L’EU Patent Package comprende l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (Accordo 2013/C 175/01, comunemente indicato Accordo UPC) e due Regolamenti Europei (Regolamento 1257/12 e Regolamento 1260/12).
Il Brevetto Unitario è un singolo brevetto che, a regime, fornirà una protezione uniforme negli Stati Membri dell’UE che partecipano all’EU Patent Package (SC1 – Stati in verde), cioè in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea ad esclusione di Croazia, Polonia e Spagna che per il momento non hanno aderito.
Il Brevetto Unitario deriva da una domanda di Brevetto Europeo depositata presso l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO), esaminata e concessa da parte dell’EPO e per la quale sia stato registrato l’Effetto Unitario a seguito della concessione.
Il Brevetto Unitario deve essere azionato e può essere contestato davanti ad un nuovo sistema giurisdizionale centralizzato generato dall’EU Patent Package: il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC).
- Conferisce protezione uniforme.
- È soggetto al pagamento di una singola tassa di mantenimento annuale.
- La sua cessione, limitazione, revoca o decadenza hanno effetto in tutti gli Stati Membri dell’UE che partecipano all’EU Patent Package.
- È soggetto alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC).
No. L’Unione Europea comprende 27 Stati Membri mentre, a regime, il Brevetto Unitario sarà disponibile per 24 Stati Membri Partecipanti, cioè per tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea ad eccezione (e salvo novità) di Spagna, Croazia e Polonia (Mappa 1).
Inoltre, l’EU Patent Package entrerà in vigore dopo che 13 Stati Membri dell’Unione Europea, compresi Francia, Germania e Italia, avranno depositato il loro strumento di ratifica dell’Accordo UPC. Quindi, all’entrata in vigore dell’EU Patent Package, il Brevetto Unitario potrebbe avere effetto per un numero di Stati minore di 24, presumibilmente 17, (ovvero solo negli Stati Membri Partecipanti che avranno depositato il loro strumento di ratifica dell’Accordo UPC – Mappa 2). Tali Brevetti Unitari aventi effetto per meno di 24 Stati Membri non saranno estendibili agli Stati che ratificheranno l’Accordo UPC successivamente.
No. Un “classico” Brevetto Europeo concesso può essere convalidato in tutti i 39 Stati Contraenti dell’EPC (aggiornamento 1° ottobre 2022 – Mappa 1), oltre a fornire protezione in alcuni Stati non aderenti all’EPC in virtù di accordi bilaterali.
Il Brevetto Unitario, a regime, potrà avere effetto in 24 Stati Membri dell’UE (Mappa 2). Per il momento non potrà avere effetto in Spagna, Croazia e Polonia che non partecipano al EU Patent Package né negli Stati Contraenti dell’EPC che non sono Stati Membri dell’Unione Europea (per esempio Gran Bretagna, Svizzera, Norvegia, Turchia). Per tali Stati l’unica strada possibile è quella di convalidare il Brevetto Europeo secondo le modalità classiche.
- per i Brevetti Europei concessi dopo l’entrata in vigore dell’EU Patent Package;
- che siano stati concessi con lo stesso set di rivendicazioni per tutti gli Stati Membri Partecipanti (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda.);
- con riferimento a tutti gli Stati Membri dell’UE che partecipano all’EU Patent Package (cioè non sarà possibile escludere alcuni Stati dalla richiesta di Brevetto Unitario).
Un primo fattore che incide sui costi è la procedura di deposito e concessione del Brevetto Europeo “classico” che rimane invariata rispetto al passato, così come il suo costo.
Un altro fattore è legato alla necessità di depositare una traduzione al momento della richiesta del Brevetto Unitario, dopo la concessione e limitatamente al periodo transitorio.
Inoltre, dopo la concessione il Brevetto Unitario sarà soggetto ad una singola tassa di mantenimento paragonabile alla somma delle tasse di mantenimento nazionali pagabili in Germania, Francia, Olanda e Gran Bretagna.
- La possibilità di presentare una sola richiesta per tutti gli Stati Membri dell’UE che partecipano all’EU Patent Package, tenendo presente che nel periodo transitorio iniziale non tutti gli Stati potranno essere disponibili né coperti.
- La possibilità di ottenere una tutela estesa senza dover predisporre traduzioni (a regime) a cui si contrappone il rischio che, in una causa di contraffazione presso l’UPC, tale aspetto possa alleviare il conteggio dei danni per alcuni soggetti (PMI, …) che non siano in grado di comprendere la lingua in cui il brevetto è stato concesso.
- L’eventuale possibilità di conversione del Brevetto Unitario in brevetti o modelli di utilità nazionali, la cui adozione è demandata alle leggi nazionali.
- La possibilità di un rinnovo singolo che da un lato rappresenta una semplificazione e, dall’altro lato, impedisce un abbandono selettivo nel corso della durata ventennale del brevetto.
- Il costo di tale rinnovo singolo (paragonabile alla somma delle tasse di mantenimento nazionali pagabili in Germania, Francia, Olanda e Gran Bretagna) che rende vantaggioso il Brevetto Unitario se l’interesse territoriale si estende a 4 o più Stati.
- La possibilità che alcuni soggetti (PMI, …) possano ricevere una somma forfettaria di compensazione per le traduzioni effettuate al momento del deposito della domanda di brevetto Europeo.
- La possibilità di ottenere una protezione uniforme per tutti gli stati Membri dell’UE che partecipano all’EU Patent Package e per tutta la durata del brevetto.
- La mancanza, alla data odierna, di un Certificato Protettivo Complementare (SPC) Unitario.
- La previsione di un’unica legge nazionale che governa il Brevetto Unitario come oggetto di proprietà.
- La competenza esclusiva e non rinunciabile della UPC sul Brevetto Unitario con possibilità di azionamento centralizzato contro possibili contraffattori e con il rischio di revoca o limitazione centralizzata ulteriormente aggravata dal fatto che la validità del Brevetto Unitario potrebbe essere soggetta ai cosiddetti “national prior rights”.
L’UPC è formato da un Tribunale di Primo Grado, una Corte di Appello e una Cancelleria.
Il Tribunale di Primo Grado comprende una divisione centrale e divisioni locali/regionali. La divisione centrale ha la sede a Parigi e una sezione a Monaco.
Ogni Stato Membro Contraente può istituire una divisione locale o, insieme con altri Stati Membri Contraenti, anche in base al numero delle controversie brevettuali effettive o prevedibili, una divisione regionale del Tribunale di Primo Grado.
La Corte di Appello e la Cancelleria hanno sede a Lussemburgo.
- nullità,
- contraffazione,
- cautelari e ingiunzioni,
- accertamento negativo della contraffazione,
- risarcimento danni.
- L’importanza del prodotto/procedimento brevettato
- L’impatto di una revoca complessiva
- La “forza” del brevetto
- Il rischio di contraffazioni estese su più Stati
- Il costo della causa, il conteggio dei danni e le spese processuali di fronte all’UPC
- L’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni dell’UPC, soprattutto in una fase iniziale
- La presenza di altre forme di tutela disponibili (marchi, design, know how)
- I fattori che possono rendere impossibile ritirare la richiesta di opt-out (opt-in), per esempio in caso di una causa di fronte ad una corte nazionale
- Il consenso di tutti i titolari effettivi
- un mandatario Brevetti Europei in possesso di adeguata qualifica, come un “European Patent Litigation Certificate”, o da
- un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi al Tribunale di uno Stato Membro Contraente dell’UPCA.
- procedere giudicando sia l’azione di contraffazione che la riconvenzionale di nullità;
- trasferire la riconvenzionale di nullità alla competente divisione centrale dell’UPC. La divisione locale rimane competente per l’azione di contraffazione e si parla in questo caso di “biforcazione”. L’azione di contraffazione può essere a questo punto sospesa in attesa che la divisione centrale si pronunci sulla riconvenzionale di nullità, oppure decisa autonomamente dalla divisione locale senza attendere gli esiti della riconvenzionale di nullità (biforcazione vera e propria);
- trasferire alla divisione centrale dell’UPC sia l’azione di contraffazione che la riconvenzionale di nullità, purché tutte le parti siano d’accordo.