Autore: Claudio Balboni

Articolo pubblicato in Bugnion News n.17 (luglio 2016)

Come ormai risaputo, lo scorso mese di marzo è entrata in vigore la riforma del regolamento sul marchio comunitario, denominato, a seguito di questa, Marchio dell’Unione Europea.

Tra le novità di rilievo segnaliamo la modifica dell’art. 9.4, che disciplina i diritti conferiti dal marchio stesso.
In tale norma è stato introdotto il diritto di vietare, non solo l’uso di marchio in conflitto apposto su merci che siano immesse “in commercio” nella Comunità Europea (diritto che era già contemplato ante riforma), ma anche quello di impedire che nella Comunità Europea “transitino” merci recanti un marchio in possibile conflitto con quello del titolare, anche se non destinate ad essere “messe in commercio” nella Comunità stessa.

A titolo meramente esemplificativo, possedendo un marchio comunitario posso impedire che un terzo spedisca merci dalla Russa, tramite la Comunità Europea, per essere destinate al mercato Statunitense. In questo caso le merci non sarebbero messe in commercio nella Comunità Europea, ma vi transiterebbero solamente per essere destinate ad un mercato differente.
La norma in questione pertanto aumenta notevolmente le facoltà conferite al titolare di un marchio dell’Unione, costringendo i suoi competitors, non solo a non commercializzare direttamente nella stessa, ma addirittura a scegliere rotte differenti che evitino di fare approdare, anche solo temporaneamente, prodotti in possibile conflitto nell’Unione.

E’ da sottolineare che il diritto in questione subisce un’importante limitazione qualora il titolare del marchio dell’Unione Europea, nel contesto del procedimento instaurato per valutare la violazione, non riesca a provare di avere un diritto che gli permetta di impedire il commercio delle merci nel paese di destinazione finale.

In sintesi, il Marchio dell’Unione Europea conferisce al suo titolare il diritto di bloccare le merci che anche solo transitino nella Comunità medesima, a condizione che il titolare stesso disponga di un pari marchio nel Paese di destinazione finale.

Per riagganciarsi all’esempio di prima, il soggetto che dalla Russia, passando tramite la Comunità, voglia spedire merci negli Stati Uniti, potrà essere bloccato dal titolare di un marchio dell’Unione Europea che sia parimenti titolare di un marchio statunitense.
Per quanto concerne le attività di blocco doganale, in aggiunta al canale di sorveglianza doganale “tradizionale”, da qualche tempo è stato attivato l’Enforcement Database (EDB), una banca dati informatica gestita dall’EUIPO (l’Ufficio Europeo per la Proprietà intellettuale), che consente ai titolari di marchi e modelli registrati di proteggersi in modo molto più efficace contro la contraffazione.
L’EDB ha la funzione di fornire un canale di comunicazione diretta tra i titolari dei marchi e modelli e le autorità doganali e di polizia dei 28 Stati membri dell’UE.

Per attivare la sorveglianza in questione occorre registrarsi nel sistema e caricare, oltre ai marchi e modelli registrati di cui si è titolari, tutte le informazioni riguardanti, per esempio, l’imballaggio e la logistica dei prodotti originali. L’informazione sarà così messa a disposizione delle autorità doganali e di polizia, per le quali sarà più facile individuare i prodotti contraffatti e adottare provvedimenti.

In particolare, il titolare di diritti su un marchio o un modello sarà informato dei casi sospetti rilevati dalle autorità medesime e potrà generare automaticamente una domanda d’intervento delle autorità doganali (AFA).

Sottolineiamo che la piattaforma EDB non è destinata al solo blocco delle merci i transito, ma anche di quelle immesse in commercio nell’Unione ed altresì non è destinata solo ai proprietari di Marchi dell’Unione Europea, ma anche di marchi nazionali.

Il link di riferimento a questo strumento è il seguente:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/enforcement-database

© BUGNION S.p.A. – Luglio 2016