Articolo pubblicato in Bugnion News n.11 (Luglio 2015)
L’Unione Europea ha riconosciuto che l’origine geografica condiziona la qualità e peculiarità di un prodotto agroalimentare, insieme alle tecniche di produzione tradizionali.
Per tutelare queste caratteristiche ha creato alcune denominazioni legate all’origine territoriale, al luogo di lavorazione e alle tecniche di produzione: DOP, IGP, STG.
Il marchio DOP indica la Denominazione di Origine Protetta. E’ concesso ai prodotti agroalimentari le cui caratteristiche di qualità dipendono del tutto o in parte dall’ambiente geografico in cui sono prodotti. L’ambiente
unisce fattori naturali, come il clima e le risorse, a fattori umani, come le tecniche di produzione e trasformazione tipiche di un’area delimitata. Tutte le fasi produttive devono avvenire proprio in tale area.
Il marchio IGP segnala l’Indicazione Geografica Protetta. E’ un marchio che viene attribuito ai prodotti agricoli e alimentari che posseggono qualità o caratteristiche determinate dall’origine geografica. Almeno una delle fasi produttive deve avvenire in un’area geografica determinata, ma non necessariamente tutte come invece vale per le DOP.
Il marchio STG indica la Specialità Tradizionale Garantita. E’ un marchio che tutela prodotti alimentari ottenuti da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente o con un metodo di produzione tradizionale, ma che non devono necessariamente avere un legame con una determinata area di produzione. Gli esempi italiani di prodotti STG sono la pizza napoletana e la mozzarella.
Un altro marchio di riconoscimento per i prodotti alimentari è la DECO.
Con tale abbreviazione si intende fare riferimento alla De.Co (Denominazione Comunale) o De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine): la differenza è semplicemente nell’uso del termine da parte delle amministrazioni comunali, in quanto i sostenitori della DE.C.O. desiderano evidenziare l’importanza rivestita proprio dall’origine del prodotto dal territorio comunale di riferimento; mentre i sostenitori della DE.CO. cercano di non porsi in contrasto con la normativa vigente riguardante le Denominazioni di origine.
A differenza dei marchi DOP, IGP e STG (gli unici che per legge tutelano i prodotti tipici e di qualità) la DECO non è un marchio di qualità e neppure un marchio di certificazione. Si tratta, invece, di un’attestazione comunale, un certificato notarile che viene approvato a seguito di delibera comunale e contrassegnato dal sindaco e che attesta il legame fortemente identitario con quel territorio comunale di un prodotto alimentare, di una ricetta, ma anche di un prodotto dell’artigianato locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, di allevamento o di pesca.
La DECO è in sostanza uno strumento di marketing territoriale finalizzato alla promozione e valorizzazione delle tradizioni locali e dei prodotti che da quel territorio provengono.
L’iter amministrativo di istituzione di una DECO, da parte di un singolo Comune, così come la successiva procedura di richiesta di iscrizione da parte di terzi nel Registro DECO, è piuttosto semplice.
Gli strumenti attuativi sono i seguenti:
– la Delibera del Consiglio Comunale
– Regolamento di istituzione della DECO e creazione di un proprio marchio DECO
– Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni
– Registro dei prodotti DECO
– Disciplinare di produzione.
La segnalazione inerente ai prodotti da iscrivere nel Registro DECO, possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d’ufficio anche dal Comune. La domanda dovrà essere corredata da un’adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell’iscrizione.
Presupposto per l’accoglimento dell’istanza è la verifica, da parte di una Commissione nominata dal Sindaco (costituita da esperti del settore agroalimentare e operatori economici in forma singola o associata e rappresentanti dell’amministrazione locale), della presenza di tutti gli elementi contenuti nel disciplinare di produzione.
Una volta ottenuta l’iscrizione del Registro DECO, sarà possibile fregiarsi del logo DECO, cioè del marchio di proprietà del Comune e ad uso delle aziende interessate.
In conclusione, pur non trattandosi di un marchio di qualità o di garanzia, la DECO costituisce di fatto uno strumento di riconoscimento e di valorizzazione di tipo privatistico a supporto del marketing territoriale. Spesso, inoltre, la DECO può fungere da precursore delle fasi di riconoscimento di tipicità, risultando di stimolo per i produttori a cooperare tra di loro e con le istituzioni, nel rispetto volontario dei disciplinari.
© BUGNION S.p.A. – Luglio 2015