Articolo pubblicato in Bugnion News n.16 (maggio 2016)
Valorizzare le forme di aggregazione tra aziende, per superare il limite dimensionale e così potersi aprire ai nuovi mercati esteri. Questo l’obiettivo del legislatore di fronte alla crisi globale e al difficile contesto economico interno.
Innovazione e internazionalizzazione sono aspetti essenziali per la sopravvivenza delle imprese, ma sono obiettivi di difficile raggiungimento per imprese di piccole dimensioni.
In questo panorama, la costituzione delle cosiddette Reti d’Impresa rappresenta un’interessante opportunità per superare il nanismo delle PMI italiane e risultare più competitive soprattutto all’estero.
Opportunità che è stata già colta da molte imprese italiane, come dimostra il The Global Competitiveness Report 2014-2015 pubblicato da The World Economic Forum. Nella classifica generale, infatti, l’Italia ha raggiunto il 1° posto per il grado di sviluppo delle aggregazioni di imprese, il loro grado di specializzazione e diffusione sul territorio. Lavorando insieme, quindi, le imprese italiane possono essere le migliori al mondo.
Le reti d’impresa sono uno strumento di collaborazione tra imprese che, attraverso la sottoscrizione di un “Contratto di rete” si impegnano reciprocamente a collaborare in forme ed ambiti attinenti alle attività delle imprese aderenti, per la realizzazione di un programma comune, scambiandosi informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e/o realizzando in comune determinate attività attinenti all’oggetto di ciascuna impresa.
Così facendo, le imprese possono accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitiva sul mercato. In considerazione della flessibilità contrattuale e dei costi ridotti, attraverso la rete, le PMI hanno la possibilità di raggiungere obiettivi di sviluppo maggiori rispetto a quelli che riuscirebbero a perseguire singolarmente, senza tuttavia rinunciare alla propria autonomia giuridica.
La cooperazione tra imprese permette di conseguire i seguenti principali vantaggi:
- Essere più innovativi ed efficienti (attraverso la realizzazione di nuovi prodotti/servizi, condividendo esperienze e know-how, lanciando nuovi marchi ecc.);
- Accedere a nuovi mercati (via spesso preclusa alle singole aziende per motivi non solo finanziari, ma anche logistici, distributivi, organizzativi ecc.);
- Diventare un soggetto di dimensioni e forza contrattuale tali da poter affrontare meglio il mercato sia interno che estero;
- Suddividere i costi (per esempio gli investimenti in ricerca e sviluppo, di marketing, gli oneri di un export manager, gli investimenti nella sostenibilità ambientale, ecc.)
- Ampliare la propria offerta ed ottenere maggiore visibilità
- Accedere a finanziamenti, contributi pubblici e agevolazioni fiscali, nonché avere maggior accesso al credito
Sulle modalità di realizzazione delle suddette forme di collaborazione, la legge lascia ampio margine di discrezionalità alle aziende partecipanti, ponendo come unica condizione che le attività della rete siano attinenti all’esercizio dell’impresa. E’ necessario, inoltre, dichiarare i propri obiettivi e descrivere il proprio business plan. Di contro, la legge non prevede né vincoli territoriali (i contratti di rete possono coinvolgere aziende collocate in regioni diverse), né di tipo dimensionale (per cui possono essere fatti fra piccole aziende, ma anche da aziende grandi in collaborazione con imprese medie o piccole).
Se la flessibilità del contratto di rete, per un verso, rappresenta certamente un vantaggio sotto diversi punti di vista, dall’altro l’ampia flessibilità può presentare diversi elementi di criticità a cui è necessario fare attenzione e che occorre valutare con l’assistenza di consulenti esperti.
E’ consigliabile, in particolare, definire chiaramente gli aspetti riguardanti i meccanismi di adozione delle decisioni gestionali, la ripartizione del fondo patrimoniale e la responsabilità verso i terzi, la gestione dei conflitti di interesse e delle controversie.
In aggiunta, è auspicabile l’inserimento di una previsione esplicita relativa alla Proprietà Industriale che regolamenti la gestione dei titoli di proprietà industriale e intellettuale impiegati per l’attuazione del programma di rete (per esempio riguardanti l’utilizzazione e la titolarità dei marchi e degli altri segni distintivi, brevetti, design ecc.), non solo per la durata del contratto di rete, ma anche dopo la conclusione dello stesso.
Il contratto di rete è stato oggetto nel tempo di numerose disposizioni volte ad invogliare le imprese all’impiego di detto strumento, attraverso varie tipologie di incentivi nazionali, quali la sospensione d’imposta, credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsione di contributi per l’internazionalizzazione delle imprese, sostegno al Made in Italy e contrasto al fenomeno dell’Italian Sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari.
Da quanto precede è chiaro che il contratto di rete rappresenta una interessante opportunità per gli imprenditori italiani per fare un salto di qualità e passare dalla filosofia del “piccolo è bello” (che ha rappresentato da un lato il vanto della tradizione artigianale e territoriale delle aziende italiane e dall’altra un limite alla competitività delle imprese stesse) a quella dell’unione fa la forza, perché fare rete può certamente essere conveniente per molte MPMI.
© BUGNION S.p.A. – Maggio 2016