Articolo pubblicato in Bugnion News n.23 (Luglio 2017)
Che un cambiamento potesse essere nell’aria era chiaro sin dalla fine del 2016, quando l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) aveva “congelato” i procedimenti d’esame e di opposizione di casi aventi ad oggetto piante o animali ottenuti da procedimenti essenzialmente biologici, quali l’incrocio e la selezione.
L’Ufficio Brevetti Europeo applica fin dal 1999 le regole stabilite dalla cosiddetta Biopatent Directive (98/44/CE), avendo sostanzialmente integrato gli articoli della Direttiva nella Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) e nel relativo Regolamento. La Biopatent Directive esclude dalla brevettabilità i procedimenti “essenzialmente biologici” per l’ottenimento di piante e animali. Tuttavia, né la Biopatent Directive né la Convenzione sul Brevetto Europeo escludono in maniera esplicita dalla brevettabilità i prodotti, quindi piante e animali oppure parti di piante e animali, ottenuti da procedimenti essenzialmente biologici.
Il gap legislativo era stato colmato dalle recenti decisioni dell’Enlarged Board of Appeal dell’EPO note come “Tomato & Broccoli II” (G2/12 e G2/13), le quali avevano aperto la strada alla brevettazione di piante e animali, nonché di parti di piante o animali, ancorché ottenuti con procedimenti essenzialmente biologici.
Tuttavia, in contrasto con le decisioni dell’EPO, nel Novembre 2016 la Commissione Europea ha ritenuto che l’intenzione del legislatore UE in sede di adozione della Biopatent Directive fosse di escludere dalla brevettabilità i prodotti (vegetali/animali e parti di vegetali/animali) ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici.
Per assicurare una applicazione armonizzata della Biopatent Directive in tutti gli Stati Membri della Convenzione sul Brevetto Europeo, l’EPO ha preso la decisione modificare il proprio sistema di regole per allinearsi con l’interpretazione della Commissione Europea, chiarendo quindi che piante e animali ottenuti esclusivamente da procedimenti di incrocio e selezione non sono brevettabili.
Dal 1 luglio scorso pertanto sono brevettabili solamente piante ottenute attraverso procedimenti che coinvolgono almeno uno step di processo di natura tecnica e se questo step di processo conferisce alla pianta tratti nuovi o modificati, ad esempio migliorandone le caratteristiche di resistenza ai parassiti o alla siccità.
Vale la pena inoltre di ricordare che non è possibile ottenere un Brevetto Europeo con rivendicazioni dirette a una singola varietà vegetale (ad esempio la mela “Gala Schnitzer”). Tuttavia, un brevetto può essere concesso se più varietà vegetali ricadono nell’ambito di protezione conferito dalle rivendicazioni, ad esempio piante geneticamente modificate possono dare luogo a nuove specie di piante.
I casi “congelati” all’Ufficio Brevetti Europeo dal 2016 saranno progressivamente ripresi ed esaminati alla luce delle nuove regole.
© BUGNION S.p.A. – Luglio 2017