Articolo pubblicato in Bugnion News n.24 (Settembre 2017)
Una invenzione può nascere direttamente dalla prima applicazione di una nuova scoperta di un fenomeno fisico prima mai utilizzato, ma può anche essere una nuova combinazione di fenomeni fisici già conosciuti.
L’invenzione della lampadina si può considerare più vicina al primo caso. Da ciò non deriva però che tutto ciò che sia combinazione di fenomeni fisici già conosciuti non possa essere considerato sufficientemente originale per poter essere meritevole di protezione brevettuale.
Spesso però si è portati a pensare, erroneamente, che la combinazione di fenomeni fisici, o più semplicemente elementi, già noti, sia per forza da considerare come qualcosa di ovvio e quindi non brevettabile.
In realtà, spesso si identifica l’invenzione come l’ideazione di un nuovo scopo nascente da una nuova soluzione tecnica. E’ da considerare che anche nel caso lo scopo principale conseguito da una soluzione tecnica nuova sia ben noto allo stato della tecnica, nondimeno la soluzione tecnica stessa potrebbe essere originale. In altre parole, anche se lo scopo principale della soluzione tecnica nuova rimane il medesimo già raggiunto prima, potrebbe benissimo accadere che lo stesso scopo principale sia conseguito in un nuovo modo che potrebbe essere vantaggioso. Da ciò si potrebbe designare il nuovo modo di ottenimento dello scopo principale come un nuovo scopo principale, che inizialmente sembrava nascosto.
Frequentemente capita che la nuova soluzione tecnica nasca dalla mente di un soggetto già molto avvezzo al campo tecnico nel quale la invenzione si applica, per cui può ben succedere che alcune connessioni tecniche concettuali non siano prese in considerazione dallo stesso soggetto quando l’originalità della soluzione tecnica viene dallo stesso autonomamente valutata.
Ciò può dipendere per esempio dal fatto che alcuni elementi della soluzione tecnica operano, nella stessa soluzione tecnica, in un modo ormai assodato o scontato per il soggetto che ha ideato la soluzione tecnica.
Invece, proprio la presenza di elementi già noti potrebbe fondare una argomentazione a favore della originalità della soluzione tecnica, per esempio in quanto la soluzione tecnica stessa permette che tali elementi già noti possano operare come già facevano, ma in un contesto differente correlato alla novità della soluzione tecnica complessiva.
Un esempio banale può essere quello di una ipotetica invenzione degli scambi della ferrovia. L’effetto principale di questa invenzione potrebbe essere quello nella possibilità di ottenere una diramazione nel percorso del mezzo di trasporto al fine di ottenere da un unico tratto di percorso la possibilità di scegliere uno fra più tratti successivi differenti. Certamente, si potrebbe dire che tale nuova possibilità potrebbe essere ottenuta anche semplicemente tramite una medesima diramazione ottenuta mediante la conformazione di una strada per automobili o per pedoni.
In realtà, il fatto che lo scambio ferroviario permetta di realizzare la diramazione con i binari del treno, consente di ottenere la possibilità di scegliere uno fra più tratti successivi da percorrere a partire da un unico tratto iniziale, unitamente ai vantaggi inerenti nell’utilizzo del trasporto ferroviario, che sono supposti ben noti al tempo della ipotetica invenzione degli scambi ferroviari.
Pertanto, risulta molto utile che l’apporto tecnico di una qualsiasi soluzione tecnica possa essere valutato da una persona esterna, la quale, proprio in quanto dispone di un punto di vista più esterno e complessivo, può cogliere connessioni fra concetti e/o elementi tecnici che invece proprio all’inventore possono paradossalmente rimanere nascosti.
Inoltre, un’idea potrebbe essere originale ma non ancora sufficientemente applicata.
In questo caso è da considerare che il brevetto per poter essere valido necessita di soddisfare un requisito fondamentale che è quello della sufficiente descrizione dell’oggetto sul quale si intende avere la protezione. Tale requisito può ritenersi certamente soddisfatto quando l’oggetto sul quale si chiede la protezione corrisponde ad una entità o attività concreta e in grado di ottenere gli effetti sui quali si fonda la sua originalità. Tale requisito può ritenersi certamente non soddisfatto quando l’oggetto sul quale si chiede la protezione corrisponde ad un mero desiderio di ottenere tali effetti.
Anche in questo caso l’apporto di una persona più esterna rispetto all’ambiente tecnico nel quale l’idea nuova è maturata può essere importante per valutare se la soluzione tecnica che applica l’idea potrebbe essere pronta per poter essere oggetto di un valido brevetto.
Così come la bellezza di una musica prodotta da un orchestra, composta da strumenti ben noti, può essere apprezzata solo da una distanza sufficiente per cogliere l’insieme dei suoni prodotti dagli strumenti, così avviene quindi anche nel campo delle invenzioni, per quanto riguarda la loro originalità.
© BUGNION S.p.A. – Settembre 2017