Un brevetto europeo è considerabile come un fascio di brevetti nazionali raggruppati in un unico titolo che conferisce il vantaggio di gestire un’unica procedura di esame fino alla concessione. Successivamente, la normativa europea consente a chiunque ne abbia interesse di presentare un’opposizione a tale concessione, opportunamente motivata e da presentarsi entro 9 mesi dalla data di concessione.
Opposizione: di cosa si tratta?
L’opposizione risulta, come per l’esame, una procedura centralizzata che ha lo scopo di valutare dal punto di vista tecnico la validità del brevetto di fronte ad una commissione tecnica composta da esaminatori di merito dell’ufficio brevetti europeo.
La procedura di opposizione è utile in quanto chiunque venisse a conoscenza della concessione di un brevetto europeo, per esempio attraverso il monitoraggio dei competitor, cui si accede grazie al servizio delle Sorveglianze, ha un ragionevole tempo per stabilirne l’eventuale portata in termini di protezione brevettuale e conseguentemente di attivare la procedura di opposizione, per esempio laddove il brevetto risultasse pericoloso o persino se si risultasse esserne in contraffazione.
Come sopra detto, lo scopo dell’opposizione è mettere in discussione, mediante un procedimento inter partes, la validità del brevetto il quale, al termine dell’opposizione, può uscirne inalterato, revocato oppure limitato. E’ infatti anche possibile contestare la validità di una sola parte del brevetto, laddove solo quella parte risultasse di ostacolo o pericolosa a livello commerciale, oppure può essere la divisione di opposizione, chiamata a giudicarne la validità, a stabilire che il brevetto debba comunque rimanere valido ma limitato rispetto alla forma concessa.
Quali sono i requisiti per invalidare un brevetto?
I requisiti per invalidare un brevetto concesso sono tre: l’insufficienza di descrizione, l’estensione oltre il contenuto iniziale o la mancanza di brevettabilità in senso stretto, rivolta in particolare alle differenze rispetto alla tecnica anteriore.
I modi per dimostrare l’invalidità del contenuto di un brevetto
E’ interessante sottolineare che vi sono diversi modi per sostenere che il contenuto di un brevetto non sia valido in quanto anticipato da una tecnica nota precedente. Uno è disporre di pubblicazioni brevettuali anteriori, la cui data certificata li rende dei “monoliti” inattaccabili da questo punto di vista ed il cui contenuto tecnico deve essere confrontato con la protezione del brevetto. Un altro è disporre di pubblicazioni non brevettuali (articoli scientifici, cataloghi, pubblicità e così via), purché di data accertabile. Un ulteriore modo è dimostrare il cosiddetto “uso anteriore” (prior use), consistente nell’aver divulgato o messo in commercio qualcosa corrispondente al contenuto del brevetto prima della data di deposito (o priorità) del brevetto stesso. Questa terza possibilità richiede svariati sforzi per riuscire a dimostrare, in modo inconfutabile, che tale uso anteriore si sia effettivamente realizzato. Per esempio, fatture, offerte di vendita, cataloghi, manuali tecnici od altri ancora sono un esempio di evidenza presentabile per dimostrare tale uso anteriore, eventualmente suffragato da testimonianze di persone coinvolte. Tale procedura è chiaramente utile poiché gli esaminatori di merito dell’Ufficio Brevetti Europeo normalmente non hanno accesso a tali evidenze (che spesso risultano interne o molto confinate) e quindi un brevetto europeo può giungere a concessione nonostante un uso anteriore, noto solamente a chi lo ha realizzato od a pochi altri soggetti coinvolti.
Esito dell’opposizione
L’esito dell’opposizione è appellabile in un secondo grado di giudizio ed inoltre, nel caso il brevetto risultasse alla fine parzialmente o totalmente valido, risulterà possibile rimettere in discussione la validità dello stesso di fronte alle singole corti nazionali in cui esso risulta validato.