Dopo l’intervento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che aveva avviato un procedimento istruttorio [1]per verificare se Meta[2], nel corso delle trattative, avesse abusato dello squilibrio del potere di negoziazione di cui beneficia rispetto a SIAE, Meta e Siae fanno pace, sottoscrivendo un accordo transitorio per far tornare la musica gestita dalla Società autori ed editori sulle stories di Instagram e nei reels di Facebook.

Come già ricostruito nel precedente articolo, le trattative erano iniziate a luglio 2022 e sono state interrotte senza un buon esito a marzo 2023, quando l’Autorità aveva ritenuto[3] che vi fossero gli estremi (fumus boni iuris e periculum in mora) per deliberare l’adozione di misure cautelari nei confronti di Meta, volte a riattivare immediatamente il processo di negoziazione con SIAE nell’effettivo rispetto dei canoni di buona fede, trasparenza e qualità.

L’accordo tra Meta e SIAE

Stando alle prime indiscrezioni, le due parti avrebbero deciso di procedere per il momento con il rinnovo del contratto di licenza alle stesse condizioni dell’ultimo accordo, scaduto a dicembre del 2022.
Per il momento, appunto, perché come detto si tratterebbe “solo” di un contratto transitorio, sebbene questa stretta di mano preventiva tra le due parti sembri lasciare presagire un possibile lieto fine alla vicenda, come riportato dalla stessa SIAE in un comunicato: “Sulle piattaforme social di Meta si tornerà ad ascoltare la musica tutelata da SIAE. Si esprime grande soddisfazione per questo risultato, cercato e raggiunto, ma SIAE rimane comunque impegnata a tutelare gli interessi dei suoi iscritti continuando a lavorare instancabilmente per raggiungere un accordo definitivo e duraturo, improntato all’equità e alla trasparenza, così come chiede anche la Direttiva europea sul Copyright”.

Ma facciamo un passo indietro e ricostruiamo brevemente cosa è successo.

Meta – SIAE: le tappe della vicenda

Le parti coinvolte

Innanzitutto, ricordiamo qualche numero estremamente significativo in Italia: Facebook ha 39 milioni di utenti, Instagram 28 milioni di utenti; il principale concorrente, TikToK, si attesta su 18 milioni di utenti.

Attraverso le piattaforme Meta, gli autori rappresentati da SIAE possono raggiungere una quota di utenti pari almeno a circa il 60% della popolazione italiana, oltre a tutti gli utenti che ascoltano a livello globale le opere degli autori medesimi.

Il caso

Nelle due precedenti negoziazioni (MRA1 del 2018 e MRA2 del 2020) era stato previsto un sistema di remunerazione basato solo su una flat fee. A luglio scorso, invece, Meta ha introdotto un nuovo sistema di remunerazione, articolato su due componenti:

  • la prima, di natura variabile, sarebbe stata calcolata sulla base del modello denominato revenue sharing” o “postclaim”, con pagamento da parte di Meta di un’aliquota sui ricavi direttamente legati alla quota parte dei cosiddetti long-form video contenenti pubblicità (vale a dire un video di durata pari, o superiore, a sessanta secondi) e specificamente identificati e rivendicati da parte di SIAE;
  • la seconda componente, di natura fissa, sarebbe stata costituita dalla “flat fee”, corrispondente ad un importo forfettario per tutti gli altri utilizzi di musica e, in particolare, per l’utilizzazione dei contenuti musicali nei cosiddetti short videos, ovvero i video di durata inferiore ai 60 sec., quali, ad esempio, nel caso di Instagram le musiche presenti nelle stories e nei reels.

Su quest’ultima, cioè sul quantum della flat fee, si sono concentrate le trattative e le conseguenti difficoltà nella negoziazione.

Il motivo è che gli short videos sono una componente importante dei contenuti presenti nella piattaforma di Meta; infatti rappresentano, secondo le dichiarazioni di Meta stessa, almeno il 50% di ciò che viene visualizzato dagli utenti.

Il timore principale di SIAE sin dall’inizio delle negoziazioni è stato che la flat fee proposta da Meta non riflettesse il valore delle utilizzazioni dei contenuti musicali, valore che non sarebbe mai stato fornito.

Nonostante un frequente carteggio e un progressivo avvicinarsi delle posizioni delle parti, Meta non ha mai voluto fornire a SIAE l’accesso alle informazioni relative alla ripartizione dei ricavi per territorio e l’incidenza dei contenuti musicali con riferimento alle diverse forme di utilizzazione.

Le trattative si sono infine interrotte quando Meta ha dichiarato di aver “esaurito il budget disponibile” e che la mancata accettazione da parte di SIAE dell’ultima offerta avrebbe determinato la conseguente eliminazione dei contenuti musicali tutelati da SIAE dalle piattaforme social.

E così è stato.

L’intervento dell’AGCM

L’intervento dell’AGCM è quindi giustificato, dal punto di vista giuridico, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 192/1998 [4]. Infatti, l’Autorità ha ritenuto che le condotte tenute da Meta integrassero un abuso di dipendenza economica nei confronti di SIAE, rilevando i punti di seguito riassunti.

  • La sussistenza dello stato di dipendenza economica di SIAE nei confronti di Meta.

Sul punto l’AGCM ha ribadito che “la circostanza che SIAE sia la principale collecting attiva in Italia, (…), non è indicativa dei rapporti di forza che sussistono quando SIAE si trova a negoziare le licenze con le piattaforme digitali e, in particolare, con Meta. In questi ambiti, è SIAE a rappresentare la parte debole del rapporto e, tramite essa, tutti gli autori che la stessa rappresenta”.

A supporto di tale conclusione aggiunge che “Peraltro, la stessa Meta più volte ha sottolineato che il modello che intende applicare a SIAE è lo stesso utilizzato a livello globale e ciò appare coerente con l’ampia sproporzione tra Meta e SIAE nella quale è la prima e non la seconda ad imporre, addirittura a livello globale, il proprio modello di licenza”.

Pertanto, “La sussistenza della dipendenza economica in un caso come quello di specie deve essere valutata in relazione alla realistica possibilità di SIAE, e degli autori da questa rappresentati, di raggiungere, in assenza della licenza con Meta, tutto il pubblico che utilizza le piattaforme social. Alla luce delle caratteristiche di Meta, SIAE non ha sul mercato effettive alternative in tal senso”.

  • L’abusività della condotta di Meta,

Secondo l’Autorità è evidente, allo stato degli atti, che Meta abbia abusato dello squilibrio del potere di negoziazione di cui beneficia rispetto a SIAE e potrebbe aver posto in essere una pratica abusiva consistente nell’avere violato i doveri di buona fede, correttezza e trasparenza nella negoziazione della nuova licenza con SIAE.

Infatti, dalla documentazione riportata negli atti dell’istruttoria emerge, secondo l’AGCM, che Meta:

  1. ha indebitamente interrotto le negoziazioni;
  2. non ha fornito a SIAE tutte le informazioni necessarie per svolgere le negoziazioni nel pieno rispetto del principio di trasparenza ed equità, in tal modo squilibrando gravemente il rapporto sinallagmatico nelle trattative.
  • La rilevanza per la tutela della concorrenza della fattispecie in esame.

L’AGCM ha ritenuto che la condotta di Meta abbia avuto un impatto che trascende i meri rapporti contrattuali tra la stessa e SIAE, e rechi un forte pregiudizio alle dinamiche competitive nei mercati dei diritti d’autore e dei diritti connessi a questi ultimi nonché un grave danno per gli utenti finali.

Tra l’altro, va considerato anche che le modifiche che Meta ha richiesto di apportare ai video che contenevano brani del repertorio SIAE, cioè le eliminazioni dei brani dai video, sono ormai permanenti, e quindi non è più possibile per gli utenti/creatori – anche ove volessero – recuperare il contenuto creato.

Secondo l’AGCM “Tale effetto cancella i potenziali ricavi derivanti dall’utilizzo delle opere protette da diritto d’autore, la visibilità derivante dall’utilizzo, e – per effetto dell’algoritmo utilizzato – porta di fatto a rendere meno utilizzati i video che in passato hanno utilizzato tali contenuti. Tale effetto di rete negativo si ripercuote perciò su tutta la filiera di utenti, creatori di contenuti, artisti. Al riguardo si ricorda che l’Italia è uno dei principali Paesi europei per creazione di contenuti e influencer”.

Come giustamente ha ribadito l’Autorità, “le opere tutelate da diritto d’autore – e in particolare la musica –, proprio per il loro carattere creativo e innovativo, costituiscono una componente fondamentale per la creazione di contenuti fruibili che consentano al social network di mantenere l’attenzione dell’utente sulla propria piattaforma e al contempo assolvere alla funzione pubblicitaria”.

Restiamo dunque in attesa che le nuove trattative portino all’obiettivo comune di tutelare definitivamente i creatori delle opere, considerati la parte debole del rapporto rispetto alle piattaforme digitali, affinché queste ultime li remunerino adeguatamente riconoscendo loro una parte del valore che essi stessi hanno contribuito a creare.


[1] Con delibera del 4 aprile 2023, l’Autorità ha avviato il procedimento istruttorio, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l., onde accertare l’esistenza di una possibile violazione dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.

[2] Inteso come gruppo comprendente META Platforms Inc., META Platforms Ireland Limited, META Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l.

[3] Contestualmente al procedimento principale di cui alla delibera del 4 aprile, l’Autorità ha avviato il procedimento cautelare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/1990, volto a verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari all’adozione di misure cautelari atte a evitare che, nelle more della definizione del procedimento principale, la pratica di abuso di dipendenza economica, come delineata nella delibera dell’Autorità del 4 aprile 2023, determini danni gravi e irreparabili per la concorrenza nei mercati della intermediazione dei diritti d’autore relativi alle utilizzazioni dei contenuti on line e, in particolare, sulle piattaforme digitali di social network.

[4] Modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 (in Gazz. Uff. 12 agosto 2022, n. 188). – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.